Il podcast della Gazzetta #22 – Assegnazione in deroga di segretari di fascia “C”

di AMEDEO SCARSELLA

L’art. 12-bis , comma 1, lettera b), d.l. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022, dispone che «in applicazione dei principi previsti dall’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, e previa autorizzazione del Ministero dell’interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici».
La lettera c) del sopra citato comma 1 dell’art.12-bis, dispone che: «con decreto del Ministro dell’interno da adottare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all’art. 10, comma 7, lettera a) , del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma».

Nel presente podcast si esamina la disciplina derogatoria riferita alla normativa indicata, con particolare riferimento al decreto attuativo del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, che detta la disciplina per l’attribuzione ai segretari comunali di fascia «C» della titolarità in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000 abitanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *