Il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione): FOCUS OPERATIVO

Aggiornato al 24 gennaio 2023

Il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), previsto dall’art. 6 del decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80 (cd. Decreto Reclutamenti), è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.
Si rammenta che il termine per Enti e pubbliche amministrazioni per la predisposizione è slittato al 31 marzo 2023. Per i soli Enti locali, il termine ultimo per l’approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022

Di cosa si tratta

Il Piao si configura pertanto come una concreta semplificazione della burocrazia a tutto vantaggio delle amministrazioni, che permette alla Pubblica Amministrazione italiana di compiere un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance. Migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Le finalità del Piao sono in sintesi:
– consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
– assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Norme e prassi

Le coordinate fornite dagli esperti

Siamo in presenza di un passaggio assai importante per le PA. Infatti, alla base della scelta legislativa di istituzione di questo documento di programmazione integrata vi è in primo luogo la necessità di rispettare un vincolo dettato dal PNRR per il rafforzamento della rilevanza giuridica degli istituti di programmazione. E vi è inoltre la volontà di semplificazione, con la unificazione di tanti documenti di programmazione in uno unico. Vi è soprattutto la volontà di imporre alle amministrazioni un approccio unitario, coordinato e sistematizzato alle proprie scelte di programmazione, talché la loro adozione veda il coinvolgimento attivo ed armonico di tutto l’ente, dagli organi di governo al segretario ed ai dirigenti o responsabili negli enti che ne sono sprovvisti” (Arturo Bianco).

Il Piao, non dovrà essere percepito come l’ennesimo adempimento, ma occasione per integrare i processi, favorire il lavoro di squadra, la condivisione delle informazioni e quindi anche la “messa a terra” degli investimenti che si vogliono realizzare. Il D.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 132 definisce, come detto, il contenuto formale del Piao. Si tratta di un regolamento, che già era stato anticipato dal d.m. 24 giugno 2022 che riporta le tre sezioni nelle quali deve essere articolato il Piano:

  • Valore pubblico, performance e anticorruzione;
  • Organizzazione e capitale umano;
  • Monitoraggio.

Particolare enfasi viene assegnata al valore pubblico, alla sua misurazione e valutazione, dal momento che è necessario rendere conto alla cittadinanza, all’utenza, ma anche ai propri dipendenti di ciò che si sta facendo e dei miglioramenti che si sono posti in essere. Viene prevista una differenziazione negli adempimenti per gli Enti che contano meno di 50 dipendenti, dal momento che questi ultimi non dovranno predisporre tutta la modulistica contemplata, ma un numero minore di schemi (Paola Morigi).

Alcuni dubbi sollevati dagli esperti

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, il Piao si configura sostanzialmente solo come l’assemblaggio dei piani che, più che sostituire, assorbe. Chi parla di semplificazione evidentemente non ha ben chiaro in cosa consista. È vero che, formalmente, il Piao riduce il numero dei singoli piani da approvare, ma la sua costituzione in sezioni autonome e distinte evidenzia che si tratti di un raccoglitore. Certo, per un verso si impone una scadenza unica per la sua approvazione e si immagina che la contestualità nella compilazione comporti anche un coordinamento tra soggetti, in modo tale da scrivere il Piao a più mani, garantendo unità di intenti e coerenza tra le varie parti. È facile immaginare, tuttavia, il ricorso a consulenti esterni, l’utilizzo a piene mani di modelli precostituiti e lo spezzettamento in gruppi di lavoro, sostanzialmente coincidenti con le unità storicamente impegnate a redigere la pletora di piani confluiti nel Piao.
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Tutto l’impianto del Piao è orlato di luce circumfusa: il riferimento alla strategicità dello strumento, del suo scopo e dei suoi contenuti. Tutto ciò – si badi bene – cozza con principio di realtà, che fa dell’ambiente e dell’ordinamento giuridico un’entità liquida per dire gassosa. Di qui la conseguenza: come sia possibile costruire strategie in un ambiente che non solo non è liquido, ma gassoso. È di tutta evidenza che la previsione Piao determina un problema di coordinamento con altri strumenti di programmazione gestionale. Se ne occupa l’art. 6, comma 5 della fonte legale di regolazione: “Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del  presente decreto, con uno o più decreti del Presidente  della  Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,  ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”.
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L’applicazione del Piao nei Piccoli Comuni

È giunta dall’ANCI nelle scorse settimane una nota esplicativa in relazione alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica avente ad oggetto: “Indicazioni operative in materia di piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80”. Le conclusioni della nota sono di assoluto interesse per i Comuni di minore dimensione, in quanto la nota si chiude affermando che “alla luce della seppur sintetica disamina, appena effettuata con riferimento alle semplificazioni vigenti per gli enti con meno di cinquanta dipendenti in materia di Piao, ed in particolare del fatto che gli stessi non siano tenuti ad attuare il monitoraggio dello stesso, si ritiene che gli Enti con meno di cinquanta dipendenti non sono in alcun caso tenuti a realizzare il monitoraggio all’interno del Portale Piao.
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Sul punto molto interessante è l’analisi di Paola Morigi in relazione agli adempimenti previsti per gli Enti che hanno meno di 50 dipendenti e all’utilità palese del Piao anche in tali contesti organizzativi.
Il Piao nei Comuni con meno di 50 dipendenti: semplificato sì, ma non snaturato.
P. Morigi (La Gazzetta degli Enti Locali 2/11/2022)

Per approfondire

L’adozione del Piao.
A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 5/9/2022)

L’adozione del Piao per il triennio 2022/2024.
A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 7/11/2022)

Il Piao nei Comuni con meno di 50 dipendenti: semplificato sì, ma non snaturato.
P. Morigi (La Gazzetta degli Enti Locali 2/11/2022)

Enti locali: come attivarsi per impostare correttamente il Piao 2023-2025.
P. Morigi (La Gazzetta degli Enti Locali 21/9/2022)

Il piano integrato di attività ed organizzazione (Piao).
A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 20/6/2022)

Organizzazione PA: il Piao andrà impostato pensando al “valore pubblico”.
P. Morigi (La Gazzetta degli Enti Locali 2/3/2022)

Il ruolo della dirigenza nel ridisegno dei profili professionali.
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 8/3/2023)

Strumenti di lavoro

Piao: la piattaforma telematica di Entionline per la gestione di tutti gli adempimenti
Entionline, da sempre in prima linea per semplificare le attività degli Enti, ha progettato una piattaforma telematica in cloud che da un lato consente di caricare i dati necessari per elaborare il Piao, dall’altro di generare una serie di collegamenti per verificare e formalizzare in automatico il rapporto tra i vari contenuti programmatori e gli obiettivi di valore pubblico. L’elaborazione del Piao tramite la piattaforma Entionline consentirà alle Amministrazioni di rispondere positivamente al questionario ministeriale. predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.
La soluzione Entionline, inoltre, include una serie di servizi accessori per rendere ancora più agevole la gestione di questo importante adempimento.

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Il Piano integrato di attività e organizzazione: la Guida alla corretta redazione del PIAO e agli adempimenti successivi alla sua approvazione.
Il volume, firmato dai nostri esperti Paola Morigi, Fabio Forti, che si propone come uno strumento per coloro che intendano dare applicazione all’art. 6 del d.l.  80/2021 che prevede l’introduzione del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, una delle riforme previste dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

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Il Piano integrato di attività e organizzazione

Il Piano integrato di attività e organizzazione

Il volume, che tiene conto del Regolamento pubblicato in G.U. il 7 settembre 2022 (Decreto 30 giugno 2022, n. 132), si propone come uno strumento per coloro che intendano dare applicazione all’art. 6 del d.l. n. 80/2021 che prevede l’introduzione del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, una delle riforme previste dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il PIAO assorbirà una serie di documenti: oltre al piano della performance e al piano di prevenzione della corruzione, anche il piano dei fabbisogni, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano della formazione, il piano delle azioni positive; la sua redazione deve seguire gli schemi di riferimento contenuti nei decreti ministeriali emanati e tendere soprattutto ad accrescere il valore pubblico per la comunità di riferimento.

Nel testo si pone spesso l’accento sul termine “integrato” e sulle sue molteplici declinazioni, visto che questa rappresenta una delle novità più importanti contenute nel nuovo elaborato e deve pertanto essere compresa nel suo significato pieno.

Dal momento che il PIAO non deve essere considerato come mero adempimento, ma come opportunità e occasione di ammodernamento per il Paese, il volume non si rivolge solamente alle P.A. con più di 50 dipendenti, ma a tutti gli enti pubblici. Infatti, proprio le organizzazioni e gli enti di più piccola dimensione alle volte trovano maggiori difficoltà nell’individuare i loro percorsi di crescita.

Anche per questi enti dunque sono stati predisposti adeguati modelli, in modo che, pur avendo piccole dimensioni, essi possano essere partecipi di quel processo di rinnovamento che deve coinvolgere tutta la Pubblica Amministrazione.

Paola Morigi
Dottore commercialista, revisore contabile, pubblicista, docente in istituti di formazione professionale, componente di organismi di valutazione e di gruppi di lavoro nel settore pubblico e nel campo del non-profit.
Fabio Forti
Funzionario part-time responsabile del controllo di gestione in un ente locale, dottore commercialista e revisore contabile, componente di nuclei ed organismi di valutazione della performance in enti locali, titolare di società di consulenza per enti locali.
Leggi descrizione
Paola Morigi, Fabio Forti, 2022, Maggioli Editore
54.00 €
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