Il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall’ambito di applicazione del Codice Appalti

Riveste interesse la delibera ANAC 9 novembre 2016, n. 1158 in materia di servizi legali, con specifico riferimento al patrocinio legale nell’appalto di servizi (Esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice degli appalti – rispetto dei principi generali dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 – elenco di professionisti per l’affidamento  di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio).
In particolare la delibera fa riferimento alla costituzione  del nuovo Elenco degli avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio  delle società del Gruppo Equitalia (rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza di cui all’art.  4 del d.lgs. 50 del 2016).
Ciò che affiora dalla delibera è sintetizzabile nella seguente massima: “Il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall’ambito di applicazione  del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016. Non è conforme ai richiamati principi l’affidamento tramite elenco di professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero  massimo di iscritti, un termine di 60 giorni per la presentazione delle richieste  di iscrizione e la durata triennale dell’iscrizione”.

Gli estremi di riferimento del nuovo Codice Appalti sono l’art. 4 e l’art. 17.

>> Consulta qui la delibera ANAC 9 novembre 2016, n. 1158.

FORMAZIONE
Gli appalti pubblici dopo le linee guida ANAC e gli altri provvedimenti attuativi del d.lgs. 50/2016

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