Una concessione pubblica non può essere stravolta in corso d’opera senza passare da una nuova procedura di affidamento. In sostanza: un contratto modificato richiede una nuova procedura di aggiudicazione. È questo il principio ribadito dall’ANAC con il parere di funzione consultiva n. 7, approvato dal Consiglio dell’Autorità l’11 marzo 2026 e pubblicato il 31 marzo, in relazione a una concessione per la costruzione e gestione di una RSA in un grande Comune del Basso Lazio. Se il contratto cambia in modo sostanziale, sostiene l’ANAC, non si può più parlare dello stesso affidamento originario, ma di un rapporto nuovo che richiede quindi una nuova procedura di aggiudicazione.
Indice
La concessione resta regolata dalle norme originarie
Nel parere, l’Autorità chiarisce anzitutto che la concessione presa in esame, affidata a seguito di una licitazione privata bandita nel 2004, continua a essere disciplinata dalla normativa vigente al momento dell’affidamento, cioè dalla legge n. 109/1994 e dal d.p.r. 554/1999, anche nella fase esecutiva. Non trovano invece applicazione gli articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. 36/2023, che valgono solo per le gare bandite successivamente alla sua entrata in efficacia. In questo quadro l’ANAC richiama un passaggio centrale del parere: “Quando, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante abbia affidato ad un operatore economico una concessione di costruzione e gestione non appare consentito, in corso di esecuzione della concessione medesima, apportare modifiche sostanziali al rapporto concessorio“.
Quando la modifica diventa illegittima
Secondo l’ANAC, le norme che consentono modifiche ai contratti pubblici durante la loro efficacia devono essere interpretate in maniera rigorosa e restrittiva, perché rappresentano una deroga al principio dell’evidenza pubblica. In sostanza, si può intervenire solo in casi specifici e tassativi, ma mai fino al punto di alterare le caratteristiche essenziali dell’accordo originario. Il parere richiama anche un principio consolidato di matrice europea, riportato in modo testuale:
“Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto di concessione modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale. È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori pubblici in modo considerevole a elementi non previsti, o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario, oppure ancora se tali modifiche sono atte a rimettere in discussione l’aggiudicazione della concessione di lavori pubblici“.
In altre parole, se cambia il perimetro dell’opera, se si altera il piano economico-finanziario a favore del concessionario o se si incide sull’equilibrio competitivo della gara, allora si oltrepassa il limite consentito.
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Il messaggio ai Comuni e alle stazioni appaltanti
Nel caso specifico, l’ANAC invita l’Amministrazione a esaminare le richieste di modifica della concessione e di revisione del PEF partendo da due elementi: da un lato la convenzione stipulata e la lex specialis di gara, dall’altro il principio cardine della concessione, cioè che il rischio dell’operazione deve restare in capo al concessionario. Anche nella fase di gestione della struttura, infatti, non è possibile spostare quell’equilibrio con interventi che finiscano per snaturare il contratto originario. Il richiamo dell’Autorità è quindi molto chiaro e ha un valore che va oltre il singolo caso: le Amministrazioni possono correggere, integrare o gestire criticità solo entro i confini fissati dalla legge e dagli atti di gara, ma non possono riscrivere in corsa una concessione pubblica senza tornare al mercato.
>> CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE DI FUNZIONE CONSULTIVA DELL’11 MARZO 2026 N.7 SUL SITO DELL’ANAC.
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