Il Consiglio di Stato entra nel merito di un importante questione giuridica inerente alle spese onerose dei Comuni. La sentenza n. 6894 ribadisce che è nulla, per contrasto con norme imperative, la clausola di un accordo procedimentale stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 tra un Comune e una società privata operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove preveda l’obbligo di corrispondere al Comune un contributo economico annuo a titolo di compensazione per il rilascio del permesso di costruire in deroga.
Contesto del caso
Il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello proposto da un Comune contro una società titolare di un impianto idroelettrico. La controversia nasceva da un accordo procedimentale stipulato nel 2011 ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, con cui il Comune subordinava il rilascio di una concessione edilizia in deroga al pagamento di un contributo annuo di 50mila euro per i primi quindici anni. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva già dichiarato nulla tale clausola e condannato il Comune alla restituzione delle somme percepite.
Questioni giuridiche principali
Il giudizio in appello verteva su tre nodi giuridici. In primo luogo, si discuteva se l’azione di nullità dell’accordo fosse soggetta al termine decadenziale di centottanta giorni ex art. 31, comma 4, c.p.a., oppure al regime civilistico dell’art. 1422 c.c., che prevede l’imprescrittibilità. In secondo luogo, il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle delibere presupposte. Infine, era contestata la nullità della clausola patrimoniale, sostenendo che le compensazioni economiche fossero legittime in quanto accessorie al permesso di costruire in deroga.
Ratio decidendi (Analisi giuridica)
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’azione di nullità, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia disciplinata dall’art. 1422 c.c. e non dal termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo. Quanto agli atti presupposti, il Collegio ha chiarito che si trattava di meri atti endoprocedimentali, privi di autonoma lesività. Sul merito della clausola, la sentenza ha ribadito che gli accordi con gli Enti locali nel settore delle energie rinnovabili non possono prevedere compensazioni meramente economiche, ma solo misure ambientali e territoriali legate all’impatto degli impianti. È stato escluso, inoltre, che la “sanatoria” introdotta dall’art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018 potesse applicarsi, essendo riferita esclusivamente agli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010. La previsione di un contributo monetario, sganciato da una reale funzione compensativa ambientale, è stata quindi ritenuta priva di causa e in contrasto con norme imperative.
Decisione finale e implicazioni giuridiche e pratiche
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune, confermando la nullità della clausola dell’accordo che prevedeva il pagamento del contributo annuo. La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato: i Comuni non possono imporre oneri economici generici tramite accordi ex art. 11 l. 241/1990 in relazione a impianti da fonti rinnovabili. Sono ammissibili esclusivamente compensazioni di natura ambientale o territoriale, strettamente collegate all’impatto delle opere.
>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. IV), 4 AGOSTO 2025, n. 6894.
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