Già in vigore le nuove regole sul doppio cognome: le prime indicazioni operative

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2020 l’importantissima sentenza della Corte Costituzionale datata 31 maggio 2022, n. 131 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
Dal 2 giugno pertanto sono pienamente operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome risultanti in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, che gli ufficiali di stato civile sono tenuti fin da subito ad applicare.
Ciò è stato tempestivamente confermato dal Ministero dell’Interno con circolare datata 1° giugno 2022, n. 63 nella quale si legge testualmente che “la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.
Ecco pertanto le nuove regole che l’ufficiale di stato civile deve osservare nella formazione degli atti di nascita, come delineato da William Damiani sul portale Servizidemografici.com:
a) il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso (paterno+materno oppure materno+paterno);
b) se non vi è accordo fra i genitori sull’ordine di attribuzione dei cognomi è necessario l’intervento del giudice;
c) c’è comunque la possibilità per i genitori di attribuire, di comune accordo, soltanto il cognome di uno loro (paterno oppure materno).

> PER APPROFONDIRE: Gli atti di stato civile – Nascita, cittadinanza, matrimonio, unione civile, morte.

Il Ministero dell’Interno nella circolare precisa che “l’accordo fra i genitori è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli”.
La circolare non è intervenuta circa le modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome.

>> LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, 1° GIUGNO 2022, n. 63.

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2 thoughts on “Già in vigore le nuove regole sul doppio cognome: le prime indicazioni operative

  1. Come fa il Ministero dell’interno a ordinare all’ufficiale di stato civile di applicare la sentenza della Corte senza indicare la forma (che in questo caso è sostanziale) che deve assumere l’atto di nascita, senza stabilire come va acquisito l’assenso di entrambi i genitori (l’atto va sottoscritto da entrambi oppure solo da uno che riferisce anche la volontà dell’altro genitore non presente), senza indicare la procedura da adottare in caso di dissenso (come va formato l’atto in attesa della decisione del Tribunale. Qui non si tratta di aspettare una decisione del Parlamento, in quanto le formule da usare sono nella piena potestà del Ministero dell’interno. Gli ufficiali di stato civile stanno navigando nell’incertezza.
    Cordiali saluti

  2. A parere del Ministero la sentenza della Corte Costituzionale andrebbe applicata solo alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta mentre eventuali richieste di modifica del cognome seguirebbero la disciplina a tal fine prevista dalle disposizioni (pre)vigenti. Siffatta interpretazione, ove accolta, si risolverebbe nella negazione dello status filiationis al figlio nato anche un giorno prima della pubblicazione della sentenza, accordandolo solo a quanti siano nati o nasceranno dopo tale pubblicazione, negando ai primi l’accoglienza nella formazione sociale cui pure il secondo nome è funzionale. La strada sarebbe aperta, a mio modo di vedere, ad una chiara ipotesi di violazione dell’art. 3 della Costituzione.

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