Con il provvedimento dell’8 maggio 2025, n. 135, il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 50mila euro ad un’azienda pubblica, per aver monitorato in modo illecito la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa in modalità agile.
I controlli avvenivano tramite chiamate dell’Ufficio controlli, che richiedeva l’attivazione della geolocalizzazione su pc o smartphone, l’invio di una timbratura tramite app e la comunicazione via e-mail del luogo fisico in cui il lavoratore si trovava.
Il Garante ha ritenuto tali pratiche prive di adeguata base giuridica, con conseguenti interferenze nella vita privata dei lavoratori e violazioni multiple del Regolamento europeo (GDPR) e del Codice Privacy.
Le motivazioni del Garante
Nonostante le dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria, e il fatto che l’azienda abbia nel frattempo disattivato la funzione di geolocalizzazione e sospeso il procedimento disciplinare avviato nei confronti della lavoratrice reclamante, le violazioni sono state ritenute gravi e sistematiche.
Il Garante ha confermato l’illiceità del trattamento dei dati e l’utilizzo improprio dell’applicativo “Time Relax” per finalità di controllo individuale, contrarie alla normativa vigente, in particolare agli articoli 5, 6, 13, 25, 35 e 88 del GDPR e all’art. 113 del Codice Privacy.
L’entità della sanzione
Nel determinare l’entità della sanzione, l’Autorità ha tenuto conto di alcune circostanze attenuanti, tra cui l’assenza di precedenti violazioni, la collaborazione offerta dall’azienda e il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati nella fase iniziale.
Tuttavia, è stata ritenuta necessaria anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, in quanto il monitoraggio ha interessato un numero rilevante di persone per un periodo prolungato, con un impatto significativo sulla loro sfera privata. La sanzione è stata considerata proporzionata, efficace e dissuasiva, come previsto dal Regolamento europeo.
>> IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY DELL’8 MAGGIO 2025, n. 135.
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