Eventuali compensazioni solo ai Comuni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli aspetti economici legati alle linee guida per la realizzazione delle fonti rinnovabili sono senz’altro tra quelli su cui ultimamente c’è stato più dibattito, anche perché varie regioni avevano stabilito la sostanziale “tassazione” degli impianti con norme più volte impugnate dalla Corte costituzionale. L’Antitrust, nella recente revisione delle norme ha proposto dei “tetti” d’importo per quanto attiene agli oneri istruttori e alle misure di compensazione, mentre ci sono state richieste di lievi rialzi a favore delle casse degli enti locali da parte della Conferenza Stato-Regioni. Resta formalmente non dovuto alcun contributo di costruzione per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili. Inoltre, gli oneri a copertura delle spese istruttorie della pratica possono al massimo essere pari allo 0,02% del costo degli investimenti (le Regioni, però, propongono lo 0,03%). Sono escluse misure di compensazione per l’installazione degli impianti a favore delle regioni e delle province. Il beneficio può invece essere previsto a favore dei comuni, se è a carattere «non meramente patrimoniale », nei limiti del 2% (la proposta delle Regioni si spinge fino al 3%) dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto, e a condizioni ben definite. La prima regola è che le compensazioni non devono essere automatiche, ma legate a precise caratteristiche e dimensioni dell’impianto e del suo impatto sull’ambiente. La seconda è che devono essere giustificate da «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale ». La terza è che vanno definite in Conferenza dei servizi, sentiti i singoli comuni, e non dal comune autonomamente. Poi bisogna tener conto dell’eventuale applicazione di opere di mitigazione, che per gli impianti eolici sono stabilite nel punto 3.2 dell’allegato 4.Infine,tutte le misure di compensazione debbono essere volte a incrementare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e non essere opere con scopi diversi o una sorta di “tassa” da spendere per altri obiettivi. Infine, in caso di autorizzazione unica, è prevista una cauzione a garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura delle opere di rimessa in pristino. I criteri per il calcolo saranno stabiliti “in via generale” dalla regione, rapportandoli al tipo di impianto e alla sua localizzazione. L’ammontare della cauzione è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmata.

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