Defiscalizzate le nuove opere infrastrutturali

Fonte: Italia Oggi

Defiscalizzate le nuove opere infrastrutturali. L’art. 2 del «decreto crescita» (dl n. 83 del 22 giugno 2012 in corso di conversione in legge) estende la defiscalizzazione prevista dall’art. 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183 («legge di stabilità 2012») a tutte le nuove opere infrastrutturali realizzate in partenariato pubblicoprivato. La versione originaria della citata norma limitava infatti le misure di defiscalizzazione alle sole infrastrutture autostradali, mentre il dl 6 dicembre 2011 n. 201 («salva Italia») ne prevedeva l’estensione unicamente in favore delle società concessionarie della costruzione di infrastrutture ferroviarie metropolitane e di sviluppo e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari. Si rammenta che le misure fiscali previste dall’art. 18, aventi natura essenzialmente finanziaria, sono in sintesi le seguenti:
lett. a) – le imposte sui redditi e l’Irap «generate» durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il contributo a fondo perduto che viene erogato da parte del soggetto pubblico nell’ambito dell’operazione di project financing. Non si tratta quindi di un’esenzione dalle imposte sul reddito, ma di una mera modalità di pagamento delle stesse attraverso il contributo pubblico a fondo perduto concesso per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa (per cui la società di progetto dovrà comunque imputare nel proprio bilancio le imposte sui redditi e l’Irap, nonché il contributo pubblico ottenuto);
lett. b) – anche i versamenti dell’Iva dovuti durante il periodo di concessione possono essere assolti mediante compensazione con il contributo pubblico, purché nel rispetto della direttiva europea sull’Iva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006.
lett. c) – l’ammontare del canone dovuto dai concessionari autostradali italiani ad Anas, previsto dall’art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la relativa integrazione prevista dall’art. 19, comma 9-bis, del dl 1° luglio 2009, n. 78, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio. Il concessionario, pertanto, potrà compensare, in tutto o in parte, il debito verso Anas per il canone di concessione con il credito per il contributo concesso.
Queste tre agevolazioni possono essere cumulate, ma la misura massima del contributo pubblico non può comunque eccedere il 50% del costo dell’intero investimento. L’importo del contributo pubblico a fondo perduto, nonché le modalità e i termini delle misure di defiscalizzazione, devono essere posti a base di gara per l’individuazione del concessionario e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e l’efficacia dei predetti incentivi è in ogni caso condizionata all’emanazione del decreto del ministero dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 104, comma 4, del Tuir. L’art. 2 del «decreto crescita» riscrive completamente la prima parte del comma 1 dell’art. 18, estendendo l’applicazione delle predette misure di defiscalizzazione a tutte le nuove infrastrutture previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici»).Si tratta dei contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, con finanziamento totale o parziale a carico di privati.Per esempio, rientrano tra i contratti di partenariato pubblico-privato la concessione di lavori pubblici, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori pubblici mediante finanza di progetto e le «società miste».In conseguenza dell’ampliamento del campo di applicazione della norma viene previsto che possono beneficiare degli incentivi non solo le «società di progetto» costituite ai sensi dell’art. 156 del dlgs 163/2006 nell’ambito delle operazioni di project financing, ma anche gli altri «soggetti interessati», a seconda delle diverse tipologie di contratti stipulati nell’ambito del partenariato pubblico-privato, quali, per esempio, i soggetti affidatari costituiti nella forma di associazione temporanea di imprese (Ati) o di consorzio di imprese e le società miste.Con le modifiche apportate dall’art. 2 del decreto crescita scompare l’originario riferimento che consentiva di applicare la defiscalizzazione anche alle procedure di finanza di progetto già avviate, ma che non risultavano ancora definite alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (1° gennaio 2012). Pertanto l’estensione delle misure di defiscalizzazione dovrebbe essere applicabile alle sole operazioni di partenariato pubblico-privato le cui procedure sono avviate dopo l’entrata in vigore del decreto crescita (26 giugno 2012) e non anche alle procedure iniziate prima di detta data.Rimane invece confermata la specifica disciplina di defiscalizzazione prevista per le infrastrutture portuali, introdotta dal «decreto Salva Italia» e contenuta nell’ultimo periodo della lett. b) del comma 1 e nei commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies dell’art. 18 della legge di stabilità 2012.

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