Con 203 voti favorevoli e 117 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva, il 24 aprile scorso, la conversione in legge del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonchè di immigrazione e protezione internazionale. Il provvedimento ridisegna in modo significativo il quadro normativo su ordine pubblico, manifestazioni, personale delle forze dell’ordine e rimpatri.
>> Consulta il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato;
>> Guarda il voto di fiducia e l’approvazione sul sito istituzionale della Camera dei deputati.
Un iter parlamentare burrascoso
Il percorso di conversione è stato tutt’altro che lineare. Il testo originario, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026, aveva già subito modifiche sostanziali su indicazione del Presidente della Repubblica per questioni di costituzionalità prima della presentazione alle Camere.
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Il Senato ha poi apportato ulteriori correzioni, portando il testo da 33 a 38 articoli (da 104 a 115 commi), prima di trasmetterlo a Montecitorio.
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Mercoledì 22 aprile il governo ha posto la questione di fiducia sull’articolo unico del disegno di legge di conversione, ottenendo il via libera con 203 voti favorevoli e 117 contrari. Le dichiarazioni di voto finale si sono protratte fino alla mattina di venerdì 24, quando l’Aula ha approvato definitivamente il provvedimento (C. 2886). La norma si inserisce in un quadro già articolato da interventi normativi emergenziali in materia di sicurezza urbana.
Il contenuto articolo per articolo
Di seguito una sintesi di ogni disposizione del decreto, utile come riferimento operativo rapido per funzionari e uffici coinvolti nell’applicazione delle nuove norme.
>> Consulta il documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati con le norme in breve del d.l. 23/2026.
Art. 1 — Armi e strumenti da taglio. Inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm e di coltelli a scatto o “a farfalla”, assimilati alle armi senza licenza. Introduce sanzioni amministrative accessorie e una sanzione pecuniaria a carico dei genitori in caso di reato commesso da un minore. Vieta la vendita o cessione di strumenti da taglio ai minori. Inserisce tra i reati ostativi all’ingresso legale dello straniero anche l’alterazione di armi e la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.
Art. 2 — Ammonimento dei minori. Amplia la misura di ammonimento del questore prevista dal cd. “decreto Caivano” per i minorenni. Introduce sanzioni a carico dei genitori in caso di recidiva del minore dopo l’ammonimento. Estende l’applicazione della misura a nuovi reati (es. maltrattamento di animali, rissa, furto, danneggiamento). Aggiunge i contenuti online del profilo personale tra i beni sequestrabili in via preventiva.
Art. 3 — Furto, rapina e ricettazione. Estende la confisca allargata alla rapina aggravata e alla nuova fattispecie di rapina di gruppo (art. 628-bis c.p.). Amplia le aggravanti per la ricettazione e integra il reato di furto con strappo, includendo la sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento e dispositivi elettronici.
Art. 4 — Daspo urbano e zone a vigilanza rafforzata. Amplia l’ambito di applicazione del daspo urbano e dell’ordine di allontanamento. Attribuisce al prefetto il potere di individuare “zone a vigilanza rafforzata”. Estende le misure anche ai minori e ai soggetti recidivi, con sanzioni più severe.
Art. 5 — Stupefacenti. Introduce la confisca obbligatoria dei veicoli e dei beni mobili usati per produzione e traffico di droga. Esclude la lieve entità del fatto se le condotte sono continuative e abituali. Consente ai Comuni di promuovere iniziative educative per allontanare i giovani dai contesti di spaccio.
Art. 6 — Sicurezza urbana e polizia locale. Rifinanzia con 19 milioni di euro l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, anche per il 2026. Incrementa il Fondo per la sicurezza urbana. Introduce incentivi per l’assunzione a tempo determinato e per il lavoro straordinario della polizia locale. Ridefinisce le sanzioni per i parcheggiatori abusivi.
Art. 7 — Fermo preventivo nelle manifestazioni. Estende i poteri di perquisizione preventiva della polizia in occasione di manifestazioni pubbliche. Introduce l’accompagnamento coattivo negli uffici di polizia fino a 12 ore per soggetti ritenuti pericolosi. Disciplina il caso in cui la persona accompagnata sia minorenne.
Art. 8 — Fuga ai controlli stradali. Eleva a reato la condotta di chi si dà alla fuga durante controlli stradali mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Estende l’arresto in flagranza differita anche a questa fattispecie.
Art. 8-bis — Aree di carico e scarico valori. Estende la facoltà comunale di riservare spazi di carico e scarico anche ai veicoli adibiti al trasporto valori e vieta la sosta nelle relative aree.
Art. 9 — Manifestazioni pubbliche e preavviso al questore. Trasforma l’omesso preavviso al questore per manifestazioni pubbliche da contravvenzione penale a illecito amministrativo, con sanzione da mille a 10mila euro. Estende la punibilità anche a chi organizza riunioni tramite piattaforme digitali o gruppi chiusi.
Art. 10 — Divieto di partecipazione a riunioni pubbliche. Introduce una misura interdittiva per i condannati per reati gravi (terrorismo, devastazione, strage, violenza a pubblico ufficiale), volta a prevenire la reiterazione in contesti di aggregazione collettiva. Il giudice può imporre l’obbligo di firma durante gli assembramenti.
Art. 11 — Lesioni a docenti e personale dei trasporti. Estende la procedibilità d’ufficio alle lesioni commesse ai danni del personale dei trasporti pubblici. Aggiunge al novero dell’art. 583-quater c.p. il personale scolastico (docenti, dirigenti, personale tecnico e ausiliario) e quello dei trasporti pubblici. Introduce l’arresto obbligatorio in flagranza per tali reati.
Art. 12 — Annotazione preliminare e indagini. Disciplina l’iscrizione della notizia di reato in presenza di cause di giustificazione, introducendo l’istituto dell’annotazione preliminare: il pubblico ministero non iscrive subito la persona nel registro degli indagati, ma utilizza un registro separato.
Art. 13 — Registro per l’annotazione preliminare. Demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’istituzione del registro per l’annotazione preliminare, destinato ai fatti commessi in presenza di cause di giustificazione.
Art. 14 — Tutela legale delle forze dell’ordine. Estende la disciplina sull’assistenza legale al personale di polizia, forze armate e vigili del fuoco anche ai casi di annotazione preliminare. Esclude dall’obbligo di tracciabilità i pagamenti per trasferte nazionali del personale delle forze armate e di polizia. Proroga al 31 ottobre 2026 la possibilità di trasferire personale dei vigili del fuoco in deroga ai requisiti ordinari di permanenza in sede.
Art. 15 — Operazioni sotto copertura nelle carceri. Estende le operazioni sotto copertura agli ufficiali dei nuclei investigativi della polizia penitenziaria, per la raccolta di prove su specifici reati commessi all’interno degli istituti.
Art. 16 — Permessi di necessità per i detenuti. Modifica la disciplina dei permessi per i detenuti in regime di 41-bis e per i collaboratori di giustizia. Il termine per il ricorso del pubblico ministero contro le decisioni sui permessi ai detenuti al 41-bis viene elevato da 24 a 48 ore; per il detenuto sale a 15 giorni.
Art. 17 — Concorsi nella Polizia di Stato. Esonera gli allievi dei corsi di polizia dalla ripetizione degli accertamenti di efficienza fisica in sede di concorsi per la carriera superiore. Introduce prove facoltative nei bandi e consente l’ammissione — nel limite del 10% dei posti e fino al 31 dicembre 2027 — di candidati con titoli di studio coerenti con il profilo da ricoprire.
Art. 18 — Concorsi interni della Polizia di Stato. Modifica le disposizioni transitorie sui concorsi interni. Aggiunge un concorso straordinario per 451 posti di ispettore tecnico, da bandire nel 2027.
Art. 19 — Accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Consente, fino al 31 dicembre 2027, l’indizione di concorsi pubblici per ispettori riservati ai candidati in possesso di laurea. Disciplina la composizione della commissione esaminatrice.
Art. 19-bis — Dirigenti della Polizia di Stato in disponibilità. Riduce il limite massimo di collocamento in disponibilità dei dirigenti, ne estende la durata massima e introduce una disciplina specifica per chi consegue una promozione durante tale periodo.
Art. 20 — Personale dell’Arma dei Carabinieri. Autorizza concorsi straordinari per marescialli laureati entro il 31 dicembre 2027. Interviene su requisiti di arruolamento, ferme, ruoli tecnici e forestali, promozioni e alloggi di servizio. Estende a due anni la durata dell’incarico del Vice comandante generale.
Art. 21 — Guardia di finanza: reclutamento. Autorizza concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2027 per marescialli nei settori informatico, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario. Proroga al 31 dicembre 2026 il mandato del Comandante generale in carica. Rimuove la guida in stato di ebbrezza dalle cause di esclusione per l’accesso al corso per finanziere.
Art. 21-bis — Avanzamento di carriera nella Guardia di finanza. Introduce come causa di esclusione dalle promozioni la condanna in primo grado o il decreto penale di condanna esecutivo per delitto non colposo.
Art. 22 — Polizia penitenziaria: qualifiche e concorsi. Proroga la procedura semplificata per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente fino al 2025. Prevede due concorsi straordinari per titoli per ispettore superiore negli anni 2026 e 2027.
Art. 23 — Formazione dei vicecommissari della Polizia penitenziaria. Riduce la durata del corso di formazione iniziale e i giorni di assenza consentiti durante il corso.
Art. 24 — Potenziamento della Polizia penitenziaria. Introduce misure per la riqualificazione professionale del personale del Corpo.
Art. 25 — Indennità di presenza della Polizia penitenziaria. Stabilisce la non ripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di indennità di presenza.
Art. 26 — Reclutamento al Ministero dell’interno e beni confiscati. Autorizza lo scorrimento prioritario delle graduatorie di concorsi pubblici per il Ministero dell’interno. Esclude il nuovo personale dalla mobilità volontaria fino al 31 dicembre 2027. Incrementa di 2 milioni di euro il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e potenzia la struttura del Commissario straordinario per i beni confiscati.
Art. 27 — Assunzioni per vittime del dovere e del terrorismo. Obbliga le pubbliche amministrazioni a definire un programma di assunzione per le vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata e del Covid-19 (se personale sanitario), nonché per i loro familiari superstiti. Riconosce alle vittime del dovere e ai loro familiari fino a 24 ore annue di permesso per iniziative sulla cultura della legalità.
Art. 27-bis — Tutela della mobilità del personale antimafia. Garantisce al personale statale impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata il diritto di riscatto degli alloggi del programma del 1991, in caso di vendita a terzi.
Art. 28 — Cooperazione dei detenuti stranieri. Introduce l’obbligo per i detenuti stranieri di cooperare all’accertamento dell’identità e di esibire i documenti in loro possesso. Il mancato rispetto rileva ai fini della liberazione anticipata e del giudizio di pericolosità sociale.
Art. 29 — Espulsioni e rimpatri. Attribuisce agli uffici di polizia di frontiera le attività di trasferimento degli stranieri privi del diritto di soggiorno. In caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, si procede direttamente al trattenimento in un CPR. Abroga il gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra-UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dal reddito.
Art. 30 — Centri di accoglienza e CPR. Autorizza il Ministero dell’interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge ordinaria per la costruzione e ristrutturazione dei centri di accoglienza e dei CPR. Consente la notifica degli atti ai richiedenti asilo tramite PEC.
Art. 30-bis — Rimpatrio volontario assistito. Inserisce il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell’interno nei programmi di rimpatrio assistito. Riconosce un compenso al legale che assiste lo straniero nella fase di adesione al programma.
Art. 30-ter — Espulsione dei detenuti stranieri. Fissa in 15 giorni il termine entro cui il magistrato di sorveglianza deve decidere sull’espulsione dei detenuti stranieri.
Art. 31 — Accordo Italia-Svizzera sulla migrazione. Autorizza il versamento del secondo contributo svizzero (20 milioni di franchi) per la costruzione e ristrutturazione di centri di accoglienza e trattenimento sul territorio italiano.
Art. 32 — Croce Rossa Italiana nei CPR. Autorizza il Ministero dell’interno ad affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri, in deroga alla normativa ordinaria sugli appalti.
Art. 33 — Entrata in vigore. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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