Caldo estremo sul lavoro: le nuove istruzioni per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza climatica

Focus sulle novità della legge 1 agosto 2025, n. 113 di conversione del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92

6 Agosto 2025
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La legge 1 agosto 2025, n. 113 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi uscita il 5 agosto in Gazzetta Ufficiale, introduce misure per il contrasto alle conseguenze derivanti da eccezionali situazioni climatiche. Primo tra tutti: il caldo.

Nuove misure introdotte

Con le nuove modifiche al decreto, alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale. In particolare, è importante evidenziare il primo comma dell’articolo 10-bis che introduce una deroga alle disposizioni contenute nell’art. 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 “al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa”. Questa misura straordinaria è inerente al periodo circoscritto tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è riconosciuta nel limite di 10,5 milioni di euro per l’esercizio 2025.

Gestione del rischio climatico

Con il quarto comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali introduce una misura volta a promuove una gestione cooperativa del rischio climatico con specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le indicazione dell’INPS

Anche l’INPS è intervenuta nella materia dell’emergenza climatica provocata dalle ondate di caldo. Il 3 luglio 2025, con il messaggio n. 2130, ha fornito importanti indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo. Queste direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali. In caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”.

>> LEGGI LE INDICAZIONI DELL’INPS.

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