Calcolo della soglia di anomalia: i cinque metodi. Il documento dell’’ANCE

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha redatto un interessante documento denominato Calcolo della soglia di anomalia: i cinque metodi. All’interno sono presenti i modelli esemplificativi di esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, co. 2 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016).

Ecco come esordisce l’introduzione del documento: 
“Negli appalti di lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del miglior prezzo, la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97, co. 2 del D.lgs.  50/2016, Codice dei contratti pubblici.
Quest’ultimo attua la lettera ff), della legge delega (L. n. 11/ 2016, co. 1) che ha imposto al Legislatore delegato l’indicazione nel Codice di «modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta».
Nell’art. 97 citato, tale principio è stato tradotto nel sorteggio, in sede di gara, di uno dei 5 differenti metodi previsti per l’individuazione della soglia di anomalia. Fissata la soglia, la stazione appaltante provvede alla necessaria valutazione sulla congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia stessa.  In mancanza di specifiche indicazioni del Codice, è verosimile che il sorteggio di uno dei cinque metodi sia effettuato: in seduta pubblica, alla prima riunione utile dalla commissione giudicatrice ossia all’atto del suo insediamento (così come esplicitato per il quinto metodo di cui all’art. 97, co. 2, lett. e).
Come nel previgente quadro normativo, anche nel Codice vigente le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte che presentino ribassi superiori alla soglia di anomalia.
In tal caso, le stazioni appaltanti escludono direttamente il concorrente ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell’offerta e senza che possano essere presentate da parte dell’offerente eventuali spiegazioni sul prezzo.
Affinché possa essere prevista questa forma di semplificazione, il criterio di aggiudicazione deve essere quello del prezzo e il numero delle offerte ammesse deve essere pari o superiore a 10 (art. 97 co. 8 del Codice).
Ciò significa che, per il coordinato disposto di quest’ultima disposizione con l’art. 95, co. 4, la facoltà di ricorrere all’esclusione automatica è prevista nei soli appalti di lavori ricompresi nella soglia massima di 1 milione di euro. Superata tale soglia non è, infatti, più possibile il ricorso al criterio di selezione del minor prezzo e, quindi, all’esclusione automatica delle offerte (cfr. artt. 34, e 95, co. 3 e 4)…”.

>> Consulta il documento integrale dell’ANCE


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Il nuovo Codice degli appalti

di Stefania Dota e Veronica Nicotra

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