Buche sul manto stradale: il Comune deve provare la colpa dell’’infortunato

Nella circostanza di una causa di risarcimento per infortunio dovuto al manto stradale sconnesso, la vittima ricorrente non deve anche dimostrare l’effettiva “pericolosità” della situazione. A stabilirlo è una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (5 settembre 2016, n.17625).

Di fatto il Comune deve provare che la persona infortunata poteva evitare la buca: l’ordinanza, infatti,definisce la reale responsabilità dell’ente, in qualità di custode, di dimostrare l’eventuale colpa, o concorso di colpa, del danneggiato al fine di limitare la propria responsabilità. 

Precedentemente, ed in direzione opposta, la Corte di appello di Catanzaro (dopo aver accertato che la caduta era stata causata da buche presenti sulla strada) aveva rigettato la domanda di ristoro perché la vittima non aveva provato che “lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità”. Il giudice di secondo grado, dunque, aveva desunto dalla mancata prova della pericolosità da parte dell’utente, “non la prova dell’assenza del nesso di causa”, che invece ha riconosciuto, bensì “l’assenza di colpa del custode”. Un ragionamento successivamente bocciato dai giudici di legittimità secondo cui “una volta accertata l’esistenza d’un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode – per sottrarsi alla responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa”.

>> Scarica il testo dell’ordinanza della Cassazione (5 settembre 2016, n.17625).

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