Assunzioni p.a.: si programmano sul triennio precedente

La programmazione delle assunzioni si fa con riferimento al triennio precedente e non al triennio successivo. Sembra che sia il decreto enti locali – di cui circolano al momento solo alcune bozze – a dirimere una questione che da tempo impegna sia gli interpreti della norma sia coloro che sono chiamati ad applicarla.

Infatti l’attesissimo DL – atteso nel prossimo Consiglio dei Ministri non ancora convocato – dovrebbe modificare il dibattuto articolo 3, comma 5,  del decreto Madia (DL 90/2014 convertito in legge 114/2014), dandone una sorta di interpretazione autentica normativa e smentendo l’interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Dice l’articolo 3, comma 5, del DL 90/2014: A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.
Precedente o successivo questo arco temporale non superiore a tre anni? Precedente hanno pensato in molti, visto che le assunzioni possono essere effettuate a valere su risorse effettivamente disponibili.

Invece la Corte dei conti, con il parere 3.11.2014, n. 27, creando non poche difficoltà ai Comuni, ha interpretato la norma in senso totalmente opposto: “il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse ”destinate” alle assunzioni. Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri”.

Il decreto enti locali, se tutto è confermato, appiana la questione aggiungendo al testo del discusso articolo 3 che è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

Il ritardo del decreto enti locali: conseguenze

Il decreto enti locali sta diventando ormai una chimera: tutti ne parlano ma al momento circolano solo alcune bozze, sempre in attesa di un “prossimo Consiglio dei Ministri” che però non è stato ancora convocato.

Che sia perché il testo ha bisogno ancora di qualche ritocco o perché si aspetta che passino le amministrative, il ritardo del varo del provvedimento non è senza conseguenze. Prima fra tutte il rischio che salti l’opportunità della rinegoziazione dei mutui, già prorogata al 1° giugno dalla Cassa Depositi e Prestiti e permessa anche in assenza del bilancio di previsione dagli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il decreto dovrebbe anticipare 1,2 miliardi per sostenere le casse dei Comuni, in attesa dei riversamenti di Imu e Tasi che arriveranno fra la fine di giugno e i primi di luglio. Per rinegoziare i mutui occorre però passare in consiglio comunale (le delibere si possono inviare entro il 5 giugno), e senza copertura normativa il cammino è tutt’altro che scontato. 

Una seconda conseguenza riguarda il termine per il riaccertamento dei residui, che dalle bozze degli ultimi giorni sembrava essere stato rinviato al 31 maggio (la scadenza di legge è il 30 aprile). Gli enti in ritardo potrebbero quindi incorrere nel commissariamento, previsto dalla legge nei casi in cui l’operazione non venga chiusa entro i termini fissati dalle diffide inviate dalle Prefetture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *