Anche alle adesioni si applica il favor rei

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dal 2012 anche l’adesione agli accertamenti di tributi comunali comporterà la riduzione a un terzo, e non più a un quarto, delle sanzioni per violazioni dichiarative, allineando così tali tributi alla previsione generale introdotta, dal 1° febbraio 2011, dall’articolo 1, comma 20, lettere b) e c) della legge 220/2011, che aveva modificato l’effetto dell’adesione alle sanzioni applicate in base agli articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997.
Il legislatore (nell’introdurre una generale ridefinizione peggiorativa delle riduzioni delle sanzioni, estesa anche al ravvedimento e all’accertamento con adesione) aveva infatti dimenticato che l’adesione agli avvisi di accertamento dei tributi locali era disciplinata da norme speciali, introdotte dal Dlgs 473/1997, ma poi confluite nei singoli decreti disciplinanti le imposte, che – non essendo state toccate dalla legge 220/2011 – hanno continuato a prevedere la riducibilità a un quarto delle sanzioni applicate dai Comuni.
Per allineare anche i tributi locali a questo trattamento, l’articolo 13, comma 13 del Dl 201/2011 ha esteso la riducibilità a un terzo anche all’adesione alle sanzioni comunali; la novità è intervenuta attraverso una modifica delle norme su Ici (articolo 14, comma 4, Dlgs 504/1992), imposta sulla pubblicità (articolo 23, comma 3, Dlgs 507/1993), Tosap (articolo 53, comma 3, Dlgs 507/1993) e Tarsu (articolo 76, comma 3, Dlgs 507/1993), e registrazione delle operazioni di conferimento in discarica (articolo 3, comma 31, legge 549/1995).
Il decreto Monti non ha tuttavia chiarito quale sia l’efficacia temporale della nuova disposizione e se la stessa, comportando la modifica della sanzione finale applicabile al contribuente, sia soggetta al favor rei (articolo 3, comma 3, Dlgs 472/1997) che prevede l’applicazione della legge più favorevole tra quella in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori che stabiliscano sanzioni di entità diversa.
Secondo le istruzioni Ifel per la redazione del bilancio 2012 (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 31 gennaio), la nuova riduzione della sanzione andrà applicata alle adesioni agli accertamenti notificati dopo l’entrata in vigore del decreto Monti, non rilevando in tale caso il favor rei, in quanto la nuova norma non determinerebbe un aumento della sanzione, ma solo una modifica di una misura premiale.
Questa interpretazione, per quanto conforme all’indicazione fornita dall’articolo 1, comma 22 della legge 220/2010, in cui è stata prevista l’applicabilità della nuova forma di adesione agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011, apre però qualche problema.
La riduzione della sanzione a seguito di adesione, pur costituendo una misura premiale, determina infatti l’applicazione di una sanzione percentuale all’imposta dovuta, che – in base alle nuove disposizioni – risulta oggettivamente meno favorevole al contribuente. Di conseguenza, anche la modifica di questo istituto avrebbe dovuto essere assoggettata al favor rei, al pari di quanto previsto per il ravvedimento operoso, in cui la modifica della riduzione premiale introdotta dalla stessa norma è stata fatta correttamente decorrere dalle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 e non invece ai ravvedimenti effettuati da tale data.
Si tratta quindi dell’ennesimo cortocircuito normativo, in relazione al quale non rimane che sperare che le corrette modalità di applicazione vengano chiarite dal ministero delle Finanze, per evitare l’insorgere di ulteriori contenziosi con i contribuenti.

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