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Sussiste il conflitto di interessi nel caso in cui un Consigliere comunale è anche Amministratore Unico, nonché Socio di un Operatore Economico che partecipa ad una procedura bandita dall’Ente?
Questo l’ultimo quesito presentato all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC che risponde con il parere 25 settembre 2025, n. 3587. Nel caso citato si incorre nel famigerato conflitto di interessi: spetta quindi al Responsabile anticorruzione del Comune verificare l’effettiva applicabilità al caso esaminato dei principi individuati dalla giurisprudenza e dalla normativa di riferimento.
Contesto preso in esame
Lo specifico caso concerne un Consigliere comunale che ha personalmente presentato l’offerta per conto di un Operatore Economico partecipante alla procedura di concessione, essendo Amministratore Unico e Socio dell’operatore economico coinvolto. La procedura è stata indetta dal medesimo Ente presso cui il Consigliere esercita la propria funzione istituzionale rendendo imprescindibile un coinvolgimento personale.
Le raccomandazioni dell’ANAC
ANAC, tramite il parere, ribadisce che nel caso presentato serve trasparenza da ambo le parti. Da un lato il Consigliere comunale coinvolto dovrebbe dichiarare formalmente la propria astensione da ogni fase della procedura, anche se non direttamente deliberativa, al tempo stesso ANAC sottolinea che l’Operatore Economico dovrebbe attestare l’assenza di condizionamenti o vantaggi indebiti.
Solo queste condizioni certificanti la buona fede e non conflittualità potrebbero salvare la procedura, se altrimenti il conflitto è ritenuto insanabile o tale da compromettere la parità tra concorrenti: l’ente appaltante potrà anche valutare l’esclusione dell’offerta presentata dal soggetto in conflitto, in base all’articolo 97 della Costituzione.
Consigliere comunale e amministratore di società possono coesistere nella stessa persona?
ANAC si sofferma sul nodo cruciale della questione: la spartizione dei ruoli. Chi svolge (in parte diretta o indiretta) lavori per conto del Comune, indipendentemente da servizi, somministrazioni o appalti, non può ricoprire la carica di consigliere comunale. Sono, inevitabilmente, inclusi Amministratori o soci di imprese che partecipano a procedure indette dall’Ente. Le concessioni di beni pubblici possono rientrare, se comportano vantaggi economici o gestionali rilevanti per l’operatore. Nel caso specifico, seppur sussista la combinazione dei ruoli rafforzata dalla presentazione dell’offerta svolta personalmente presso l’Ente; la procedura (non essendo formalmente un appalto) riguarda la concessione di un bene pubblico, quindi, potenzialmente rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 63 TUEL.
Il conflitto di interessi per definizione
ANAC ridefinisce, in sede di parere, i conflitti di interesse, come condizioni giuridiche “che si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali, cioè situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale”.
Il dovere di astensione e la sua legittimità
Il richiamo alla “potenzialità” del conflitto è cruciale: esso esprime la volontà del legislatore di impedire ab origine qualsiasi situazione d’interferenza, rendendo l’obbligo di astensione assoluto anche solo in presenza di un pregiudizio astratto all’imparzialità. Tuttavia, l’applicazione di queste disposizioni sui conflitti di interesse (come definite nel T.U. del Pubblico Impiego) è generalmente limitata ai dipendenti della PA e ai soggetti equiparati (consulenti, collaboratori), escludendo i componenti degli organi d’indirizzo politico (come i Consiglieri comunali). Per questi ultimi, l’ANAC sottolinea che la vera misura preventiva obbligatoria è l’astensione dalla partecipazione alla decisione, come previsto dall’art. 78, comma 2, del TUEL (Testo Unico Enti Locali). Tale obbligo mira a salvaguardare il buon andamento e l’imparzialità dell’Ente locale e scatta in presenza di una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l’oggetto specifico della delibera. Il dovere di astensione, che sussiste anche per situazioni potenzialmente idonee a compromettere l’imparzialità.
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