Alloggi popolari, stop ai punteggi basati sulla residenza: bocciata la legge della Regione Toscana

Approfondimento sull’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza dell’8 gennaio 2026 n.1

12 Gennaio 2026
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Con la sentenza dell’8 gennaio 2026 n. 1, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte della legge della Regione Toscana che disciplinava l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nel mirino dei giudici è finito il meccanismo che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria sulla base della durata della residenza o dell’attività lavorativa svolta sul territorio regionale, ritenuto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

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Alloggi: il principio del bisogno al centro dell’assegnazione

Secondo la Corte, pur non configurandosi come requisito di accesso, il criterio del radicamento territoriale finiva per assumere un peso eccessivo rispetto alla condizione di bisogno, che deve invece rappresentare l’elemento centrale nell’assegnazione degli alloggi ERP.

Privilegiare la “storicità di presenza” rischia di snaturare la finalità del servizio pubblico, introducendo una disparità di trattamento ingiustificata tra persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale analoghe.

>> CONSULTA LA NOTA DI SINTESI DEDICATA ALLA SENTENZA.

L’abitazione come diritto sociale fondamentale

Nel motivare la decisione, la Consulta ha ribadito che il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale, indispensabile per garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti.

La sentenza non esclude in assoluto la possibilità di valorizzare il radicamento sul territorio, ma chiarisce che ciò può avvenire solo quando esso sia realmente indicativo di una prospettiva di stabilità, come nel caso dell’anzianità di permanenza in graduatoria, che documenta l’aggravarsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata assegnazione di un alloggio.

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