I titolari di terreni agricoli che non fruiscono dell’esenzione dall’imposta municipale possono pagare in ritardo l’acconto Imu, la cui scadenza era fissata per il 16 giugno scorso, senza sanzioni e interessi. Anche per l’anno in corso, infatti, il legislatore dà una mano ai possessori di questi immobili, ritenendo regolari i versamenti del tributo effettuati entro il prossimo 30 ottobre. È quanto prevede l’art. 8, comma 13-bis, del d.l. enti locali (78/2015), in sede di conversione in legge (125/2015).
Sebbene dalla formulazione letterale della nuova disposizione, così come è avvenuto per i pagamenti in ritardo relativi al 2014, emerge che non siamo di fronte a una proroga della scadenza. La nuova data per il versamento non ha alcuna rilevanza sulla decorrenza dei termini per il ravvedimento operoso. La data alla quale fare riferimento per la sanatoria è il 16 giugno. In effetti, il d.l. sull’Imu agricola (4/2015) oltre a riscrivere le regole per il 2014, ha introdotto delle modifiche sul trattamento fiscale dei terreni agricoli anche per l’anno in corso, riconoscendo l’esenzione per tutti i terreni ubicati nei comuni montani, sia agricoli che incolti, e limitando il beneficio ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli per quelli situati nei comuni parzialmente montani, indicati in un elenco predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat). Inoltre, è stata concessa una detrazione di 200 euro per gli agricoltori che possiedono terreni nei comuni di cosiddetta collina svantaggiata elencati nell’allegato OA al dl 4/2015.
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