Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha pubblicato ad aprile 2026 la Pubblicazione n. 2 con le istruzioni aggiornate per le operazioni degli uffici elettorali di sezione relative all’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il documento, elaborato in forma semplificata, è il riferimento operativo essenziale per presidenti e componenti dei seggi elettorali in vista delle consultazioni del 24 e 25 maggio 2026.
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Le novità sul voto su due giorni
La novità di maggior rilievo per il 2026 riguarda il calendario della votazione. L’art. 1, comma 1, del d.l. 27 dicembre 2025, n. 196, convertito dalla l. 13 febbraio 2026, n. 18, ha stabilito che le operazioni si svolgono in deroga all’ordinaria disciplina della giornata unica:
In particolare modo:
– domenica dalle ore 7 alle ore 23;
– lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
I seggi devono pertanto sospendere le operazioni alla chiusura domenicale, conservare e custodire il materiale elettorale, e ricostituirsi il lunedì mattina per completare le operazioni di voto e avviare lo scrutinio.
Inoltre tra le novità legislative approvate negli ultimi anni si segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15mila abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso.
Inoltre, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, all’art. 3, comma 1, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale dei Comuni capoluoghi di Provincia si applicano, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, gli artt. 72 e 73 del citato decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina il sistema elettorale per i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti.
Pertanto, le norme elettorali dettate per i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti devono intendersi applicabili anche ai Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore.
Composizione e i compiti del seggio elettorale
Il seggio (o ufficio elettorale di sezione) si compone di:
– un presidente: dirige le operazioni, esercita i poteri di polizia all’interno della sala e risponde della regolarità della procedura;
– quattro scrutatori: autenticano le schede di voto (apponendo firma e timbro), gestiscono le liste degli elettori e svolgono le operazioni di spoglio (Pubblicazione n. 2 precisa che il numero delle schede da autenticare prima dell’apertura è determinato in base al numero degli iscritti nella lista sezionale);
– un segretario: redige i verbali di tutte le operazioni, dalla costituzione del seggio fino alla chiusura e alla formazione dei plichi.
Tutti i componenti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale per la durata delle operazioni e sono soggetti a obblighi precisi e a sanzioni penali in caso di inadempimento.
Accanto al seggio “ordinario”, la pubblicazione disciplina il seggio ospedaliero (sezioni con almeno 200 posti letto), il seggio speciale (per il voto di ricoverati, detenuti e ammessi al voto domiciliare) e il seggio volante (per la raccolta del voto a domicilio). Ogni tipologia ha regole proprie di costituzione e adempimenti specifici.
Fasi operative
La guida articola le operazioni in cinque fasi sequenziali, ciascuna con passaggi obbligatori:
| Fase operativa | Compiti connessi |
| Operazioni preliminari all’insediamento | – Ritiro delle liste sezionali e del materiale elettorale dalla Prefettura o dal Comune – Allestimento della sala: posizionamento di urne, cabine, tavolo del seggio e bandiere – Verifica dell’accessibilità per gli elettori con disabilità (sezioni prive di barriere architettoniche) |
| Costituzione del seggio e autenticazione delle schede | – Insediamento dei componenti e ammissione dei rappresentanti di lista – Timbratura e firma delle schede, in numero proporzionale agli iscritti in lista – Rinvio delle operazioni alle ore 7 della domenica con custodia della sala |
| Operazioni di votazione | – Apertura alle ore 7; identificazione degli elettori tramite tessera elettorale o documento – Divieto assoluto di telefoni cellulari e dispositivi fotografici nelle cabine – Rilevazione e comunicazione dell’affluenza alle urne agli orari previsti – Gestione dei casi anomali: elettore che non restituisce la scheda, scheda deteriorata, rifiuto del voto |
| Chiusura della votazione e pre-scrutinio | – Alle ore 23 della domenica: sospensione, sigillatura del materiale, custodia – Riapertura alle ore 7 del lunedì; chiusura definitiva alle ore 15 – Verifica della corrispondenza tra votanti iscritti nelle liste, schede utilizzate e schede avanzate |
| Scrutinio e formazione dei plichi | – Spoglio a cura degli scrutatori con registrazione dei voti e gestione delle schede nulle, bianche e contestate – Applicazione delle regole di validità del voto differenziate per Comuni fino a 15mila abitanti e per Comuni con popolazione superiore – Nei Comuni con una sola sezione: proclamazione del sindaco e assegnazione dei seggi direttamente da parte del presidente – Confezionamento e riconsegna dei plichi al Comune o alla Prefettura secondo lo schema riepilogativo allegato alla pubblicazione. |
Il ballottaggio, eventualmente previsto nei Comuni superiori a 15mila abitanti in assenza di maggioranza assoluta al primo turno (o nei Comuni fino a 15mila abitanti in caso di parità di voti tra i due candidati), richiede una nuova costituzione del seggio con le stesse modalità operative e propri adempimenti specifici di verifica.
PER APPROFONDIRE:
– Il Vademecum con gli adempimenti per le elezioni amministrative 2026.
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