La sentenza del TAR Lazio (Sez. II-bis), datata 2 marzo 2026, n. 3910 interviene su una questione ricorrente nella prassi degli enti locali: la coesistenza di vincoli archeologici indiretti (art. 45, d.lgs. n. 42/2004) e vincolo paesaggistico su zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 42/2004) sulla medesima area. Il caso riguarda un’impresa di ristorazione che, sulla base di una SCIA per cambio di destinazione d’uso, aveva realizzato opere di ristrutturazione edilizia in un’area soggetta a entrambi i vincoli, senza acquisire i prescritti atti di assenso. Il Comune, accertata l’assenza del titolo abilitativo, ha avviato il procedimento sanzionatorio e ordinato la demolizione.
Indice
La distinzione tra le due tipologie di vincolo
Il Collegio romano ha ricostruito con precisione i tratti essenziali delle due categorie. Il vincolo archeologico indiretto tutela i beni e le aree circostanti a quelli sottoposti a vincolo diretto, per garantirne migliore visibilità, fruizione collettiva e condizioni ambientali adeguate. La sua essenza, come precisato dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 9917/2024), risiede in una tutela “a campo largo” dell’ambiente culturale, sempre funzionale alla protezione del bene culturale direttamente vincolato.
Il vincolo paesaggistico su zone di interesse archeologico, introdotto dalla legge Galasso n. 431/1985 e oggi disciplinato dall’art. 142 del Codice dei beni culturali, ha invece una finalità diversa: non mira a tutelare i singoli beni, ma il territorio che li conserva, il cosiddetto “paesaggio archeologico”. Quest’ultimo, secondo la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. VI, n. 5536/2022), non si limita al sito archeologico in senso stretto ma si estende alle aree circostanti, anche prive di reperti, configurando una protezione della forma del paesaggio nel suo complesso. L’assenza di reperti in una specifica porzione di territorio non esclude, pertanto, l’operatività della tutela paesaggistica (Cons. Stato, sez. IV, n. 399/2016).
Conseguenze operative per Enti locali e professionisti
Le ricadute pratiche della pronuncia sono rilevanti per responsabili degli uffici tecnici comunali, professionisti e imprese. In presenza di entrambi i vincoli:
-il vincolo archeologico indiretto comporta limitazioni specifiche imposte dalla PA nell’esercizio della discrezionalità tecnica, a presidio del bene culturale;
-il vincolo paesaggistico impone, ai sensi dell’art. 146, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, l’obbligo di presentare il progetto alle Amministrazioni competenti e di astenersi dall’avvio dei lavori fino all’ottenimento dell’autorizzazione.
Il TAR ha inoltre escluso l’applicabilità delle esenzioni previste dall’allegato A al d.p.r. n. 31/2017 (voci A2 e A17), ritenendo le opere contestate non riconducibili all’edilizia libera per natura e consistenza. Il ricorso è stato respinto integralmente.
La sentenza ribadisce un principio chiaro: la preventiva acquisizione dei nulla osta resta imprescindibile, senza possibilità di valutazioni frammentarie dei singoli abusi.
>> IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO (SEZ.II-BIS) DEL 2 MARZO 2026 n.3910.
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