La Corte di Cassazione penale (Sez. VI), con la sentenza 8 gennaio 2026 n. 4179, ha stabilito un principio netto: il mancato riscontro a un’istanza di accesso documentale presentata ai sensi della legge 241/1990, quando accompagnata da formale diffida, può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio previsto dall’articolo 328, comma 2, del Codice penale.
La decisione interviene annullando l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Catanzaro, riportando l’attenzione sulla responsabilità diretta dei funzionari pubblici rispetto agli obblighi di trasparenza e risposta.
Indice
Il caso: accesso negato durante una procedura di esproprio
La vicenda prende origine dal comportamento del responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, che non aveva dato alcuna risposta, né motivato il ritardo, a una richiesta di accesso agli atti avanzata da alcuni cittadini coinvolti in una procedura di esproprio per pubblica utilità.
I richiedenti avevano un interesse diretto, concreto e attuale, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, poiché la documentazione richiesta era necessaria per tutelare i propri diritti. Nonostante una diffida formale e ulteriori sollecitazioni interne provenienti anche dal sindaco e dal segretario comunale, l’istanza è rimasta senza risposta oltre i termini di legge. In primo grado il funzionario era stato condannato, ma la Corte d’appello aveva poi ribaltato la decisione.
La correzione della Cassazione: obbligo di risposta verso i cittadini
La Corte d’appello aveva ritenuto insussistente il reato, sostenendo che la richiesta fosse ambigua e che non fosse chiaro a chi dovesse essere indirizzata la risposta, oltre a richiamare orientamenti secondo cui il silenzio su sollecitazioni interne non integra omissione.
La Cassazione ha però ribaltato questa impostazione, chiarendo che il riferimento corretto è l’istanza dei privati e non le comunicazioni interne all’Ente. Il funzionario, in quanto soggetto competente a garantire l’accesso documentale, era tenuto a rispondere entro i termini o a giustificare il ritardo. La mancata risposta, soprattutto dopo diffida, rientra pienamente nella fattispecie prevista dall’articolo 328 del Codice penale, che sanziona il pubblico ufficiale che non adempie ai propri doveri entro trenta giorni senza fornire spiegazioni.
Le indicazioni operative per il giudizio di rinvio
La Suprema Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio, indicando al giudice di merito di verificare alcuni elementi chiave:
- se l’imputato avesse effettiva consapevolezza dell’istanza di accesso agli atti, corredata da diffida;
- se vi sia stato un inadempimento oggettivo, verificando l’assenza di riscontri documentali o di spiegazioni formali sul ritardo;
- se tale inadempimento sia sorretto dal necessario elemento soggettivo, ossia dal dolo generico.
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