PNRR: la nota dell’ANCI sulle linee guida per la conclusione dei progetti

In via di pubblicazione le linee guida elaborate dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori

20 Marzo 2026
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Sono in via di pubblicazione le linee guida elaborate dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori. Attraverso il documento, il Governo fornisce risposte definitive su adempimenti e modulistica per la chiusura dei progetti. La nota di lettura pubblicata dall’ANCI ne riporta i principali contenuti.

>> CONSULTA LA NOTA INTEGRALE DELL’ANCI.

Indice

Scadenze: il nuovo orizzonte del 30 giugno

Il termine per la conclusione di lavori, servizi e forniture, è fissato per la generalità dei progetti al 30 giugno 2026. Questa data diventa prevalente su ogni altra scadenza precedentemente indicata in atti d’obbligo o convenzioni. Il chiarimento è fondamentale per i progetti (come PINQUA o “Nuove Scuole”) la cui scadenza europea resterebbe al 31 marzo 2026, ma che vengono ora ricondotti a fine giugno.

È prevista inoltre una flessibilità specifica:

  • Per gli interventi finanziati dopo la revisione del Piano del 2023, il termine ultimo è il 31 agosto 2026;
  • In via eccezionale, le Amministrazioni titolari possono autorizzare proroghe oltre giugno, purché non si superi il limite invalicabile di fine agosto.

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Certificati e target

Per attestare il raggiungimento dei target, il documento cardine è il certificato di ultimazione lavori o di regolare esecuzione. Tale atto deve essere sottoscritto dal direttore dei lavori, dall’operatore economico e vistato dal RUP.

Le Linee Guida introducono un modello unico di certificato valido per tutte le misure, semplificando il quadro documentale.

Alcune importanti specifiche:

  • Se un certificato con i requisiti minimi è già su Regis, non serve ricaricare il nuovo modello;
  • Il collaudo, se già effettuato, assorbe e sostituisce il certificato di fine lavori;
  • La validità del target non è inficiata dalla presenza di lavorazioni residuali di modesta entità, purché completate entro 60 giorni dall’emissione del certificato.

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Ulteriori indicazioni operative e piattaforma Regis

La tempestività nel caricamento dei dati sulla piattaforma Regis è un obbligo stringente. I soggetti attuatori devono trasmettere i certificati di ultimazione o regolare esecuzione entro cinque giorni dalla loro emissione.

Per quanto riguarda la documentazione accessoria necessaria ai controlli, come quella relativa al principio DNSH (non arrecare danno significativo all’ambiente), il termine è fissato a quindici giorni dall’emissione del certificato. Resta ferma la facoltà dei singoli Ministeri di richiedere ulteriore documentazione specifica a prova del target.

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