Gestione entrate, ecco come i Comuni devono vigilare sui concessionari

Riscossione esternalizzata: il Comune resta titolare del credito, ma deve presidiare il ciclo dell’entrata, focus sulla deliberazione della Corte dei conti, (Sez. controllo Veneto), del 7 febbraio 2026, n. 1

6 Febbraio 2026
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Esternalizzare la riscossione non significa “delegare” anche il controllo del credito. La deliberazione n. 1/2026 della Corte dei conti Veneto e il Vademecum ANCI-IFEL convergono su un punto chiave: il concessionario incassa, ma il Comune resta responsabile della corretta rappresentazione contabile e della governance dell’entrata.

Accertamento “per cassa”: residui bassi non sempre indicano buona riscossione

La Corte dei conti, analizzando le modalità di riscossione dei Comuni veneti nel biennio 2022-2023, evidenzia una criticità ricorrente: in alcune gestioni esternalizzate l’ente tende ad accertare le entrate in misura pari a quanto effettivamente riscosso e riversato, anziché registrare l’intero credito maturato.

Questa prassi produce un effetto apparente: i residui attivi non si formano o risultano marginali e vengono rapidamente incassati. Ma il dato, avverte la Corte, può essere poco significativo perché non misura la capacità reale di recupero del credito: riflette piuttosto una scelta contabile che “fotografa” solo l’incasso.

In tali condizioni, diventa difficile valutare correttamente:

  • rischio di inesigibilità;
  • presenza di contenzioso;
  • fenomeni di prescrizione;
  • efficacia effettiva delle azioni di recupero.

Il problema è particolarmente sensibile per entrate spesso affidate all’esterno, come: canone unico patrimoniale e recupero evasione IMU.

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Il Vademecum IFEL: l’esternalizzazione è legittima, ma non può svuotare la funzione pubblica

Le osservazioni della Corte trovano conferma nel Vademecum IFEL sull’organizzazione delle entrate comunali: anche con riscossione affidata a concessionari, la titolarità del credito resta in capo al Comune.
Questo implica che l’ente deve presidiare l’intero ciclo dell’entrata, garantendo almeno tre condizioni operative:

  • distinzione contabile tra accertato lordo, riscosso e inesigibile;
  • capitolati con obblighi di rendicontazione analitica;
  • flussi informativi completi per conoscere posizioni debitorie e attività svolte dal concessionario.

In assenza di tali presidi, il Comune rischia di trasformarsi in un semplice percettore di flussi finanziari, perdendo capacità di programmazione e controllo, con conseguenze dirette su attendibilità del bilancio ed equilibri.

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