In precedenti articoli abbiamo illustrato la consolidata posizione delle sezioni regionali della Corte dei conti, in merito al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore degli amministratori liberi professionisti indicati nell’art. 86, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (si veda in proposito Il pagamento degli oneri previdenziali per gli amministratori liberi professionisti è subordinato al mancato svolgimento dell’attività). In particolare secondo la magistratura contabile, presupposto indifferibile affinché un amministratore libero professionista abbia diritto al pagamento a carico dell’amministrazione locale degli oneri previdenziali ed assistenziali, secondo il disposto dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. 267/2000, è che lo stesso non svolga durante l’esercizio del mandato alcuna attività professionale. In altri termini, la possibilità per un Comune di farsi carico, secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale del 25 maggio 2001, del pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per l’attività libero professionale svolta dal sindaco, prevista dall’art. 86, comma 2, del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, è subordinata all’effettivo mancato svolgimento dell’attività professionale.
Obbligo di versare i contributi previdenziali per gli amministratori non dipendenti che continuano a svolgere attività professionale
La vessata questione viene rimessa alla Sezione Autonomie della Corte dei conti: il focus dedicato
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