Il giudizio da cui scaturisce l’ordinanza del Tribunale di Brescia era stato instaurato da un collega non confermato da una nuova Amministrazione insediata a seguito delle elezioni nel 2014. L’Associazione Vighenzi rammenta in questa direzione di essere intervenuta ad adiuvandum nel giudizio.
Segretari comunali: il sistema di nomina
Il problema chiaramente delineato dalla giurisprudenza costituzionale consiste nel distinguere quali dirigenti possono essere revocati ad nutum e/o cessano dalla carica con il termine del mandato dell’organo politico che ha proceduto alla nomina e quali invece non soggiacciono a tale regime. Secondo la Corte non è incompatibile con il principio di distinzione tra politica e amministrazione – posto da legge ordinaria ma collegato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Costituzione), di cui costituisce un applicazione – l’esistenza di un’area di dirigenza (dirigenti di vertice) e di uffici ( gli uffici di diretta collaborazione) che, in quanto destinati a dar supporto all’attività di indirizzo degli organi politici, siano di nomina fiduciaria e soggetti a revoca intuitu personae. L’insegnamento della giurisprudenza costituzionale risulta oramai stabile e le diverse sentenze in merito hanno coperto una vasta casistica. La Corte ora si occuperà di verificare se il sistema di nomina dei segretari comunali sia coerente con il quadro costituzionale.
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