Salva la delega al governo per l’energia nucleare. La Corte costituzionale con la sentenza n. 278 ha infatti respinto i ricorsi di alcune regioni sull’illegittimità della legge 99 del 2009. In particolare, le Autonomie contestano i principi relativi all’individuazione delle aree in cui possono collocarsi impianti di produzione, perché l’eventuale parere contrario delle regioni sarebbe non vincolante. In effetti al Governo è demandata l’adozione di uno o più decreti legislativi di riassetto per la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Per la Corte costituzionale individua però il principio per cui «in linea generale, è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi di insediamento sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera di competenza legislativa statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale, che può essere negato solo nel caso in cui esse generino l’impossibilità, o comunque l’estrema e oggettiva difficoltà, a conseguire il predetto obiettivo, caso in cui la norma statale si atteggia, nelle materie concorrenti, a principio fondamentale, proprio per la parte in cui detta le condizioni ed i requisiti necessari allo scopo».
La delega sul nucleare passa l’esame
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