Tariffa rifiuti pesante sulle case-vacanze. A rilevare è l’effettiva destinazione dell’immobile e non la sua classificazione catastale. Se un comune articola la propria Tarsu per fasce di utenza, distinguendo tra utenti domestici e utenti non domestici, è quindi soggetto passivo Tarsu secondo la tariffa non domestica il proprietario di un immobile, pur accatastato come abitazione civile, che presti al locatario servizi eccedenti la locazione e propri dell’attività di affittacamere o alberghiera. È quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 18501/2010, depositata il 10 agosto scorso, che ha ribaltato la pronuncia n. 66/13/05 della Ctr Emilia-Romagna. Una società aveva ricevuto dal comune un avviso di rettifica Tarsu, contro il quale presentava all’ente locale per due volte un’istanza di ricalcolo. A seguito del rigetto da parte del municipio, la srl ricorreva presso la Ctp di Bologna, lamentando, con riferimento agli immobili di proprietà, un errato calcolo delle superfici e un errato classamento ai fini della determinazione della tariffa. Il comune resisteva ritenendo i locali adibiti a casa per vacanze e dunque ad attività alberghiera. La Ctp bolognese respingeva il ricorso, ritenendo che, in quanto utilizzati ai fini turistico-alberghieri, i locali «non potevano essere considerati ad uso domestico di civile abitazione». Un verdetto però ribaltato in secondo grado, ove la Ctr emiliana accoglieva la difesa della società. Quest’ultima evidenziava di essere una società immobiliare dedita alla gestione della locazione di immobili di proprietà, accatastati in categoria A3 (abitazione civile) e destinati a soggetti, in prevalenza studenti e operai, alla ricerca di un soggiorno temporaneo in zona, avendo «nulla a che vedere con un’attività alberghiera dove si prestano altri servizi». Una tesi accolta dalla Ctr ma non condivisa dalla Cassazione. Secondo cui laddove un comune stabilisca una tariffa differenziata per fasce di utenza (domestiche o non domestiche), «non è logico che, per stabilire se l’uso che si fa di un immobile sia di abitazione civile od alberghiero, ci si basi, come ha fatto la Ctr nel caso in esame, sulla classificazione catastale o sulla natura del contratto», dovendosi invece considerare «la natura effettiva del rapporto tra il proprietario dell’immobile e la persona cui l’immobile è dato in uso». Da qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Ctr Emilia Romagna, che dovrà ora pronunciarsi alla luce dell’interpretazione della Suprema corte.
Tariffa rifiuti pesante sulle case vacanze
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