e se un immobile viene dichiarato di interesse culturale e sottoposto al regime vincolistico (Dlgs 42/2004), a prescindere dal vincolo, subisce un inquadramento nella categoria catastale corrispondente alle sue caratteristiche; quindi, una villa di inizio Novecento, vincolata o meno, va classata in A/8;
r solo gli immobili con le speciali caratteristiche costruttive e tipologiche della categoria A/9 (castelli e palazzi, appunto) possono essere inquadrati in questa categoria.
La questione è che il «riconoscimento» dell’interesse culturale provoca automaticamente un vincolo, con tutte le conseguenze: agevolazioni fiscali e finanziamenti (pochi) per gli interventi edilizi ma controllo severo da parte della soprintendenza per l’esecuzione filologica di manutenzioni e variazioni di ogni genere. Sino al Dl 201/2011 (il Dl Salva Italia) l’agevolazione principale consisteva nel fatto che ogni imposta si calcolava su una base imponibile fittizia, di fatto abbassata dal 50 al 90 per cento. Poi, però, è intervenuta la mannaia del Dl 201/2011, che ha consentito la sola riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu e solo agli edifici vincolati.
La precisazione del Territorio è quindi determinante per dissipare ogni dubbio: non tutti gli immobili classati in A/9 hanno diritto alle agevolazioni, ma solo quelli vincolati. La circolare sottolinea anche le «caratteristiche»: nella A/9 vanno i palazzi e i castelli «eminenti» per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati, che non siano compatibili con le «unità tipo» delle altre categorie. Se un castello è diventato una multiproprietà o un albergo, difficilmente rientrerà nella A/9 ma sarà concretamente inserito in altre categorie. Il che non gli impedirà di ottenere la qualifica di «interesse culturale», il vincolo (se la Soprintendenza lo giudicherà opportuno) e il bonus Imu.
La circolare, tra l’altro, equipara la categoria A/11 (trulli, dammusi, sassi) alla A/9: vanno inquadrati nella A/11 se effettivamente sono abitazioni «tipiche dei luoghi», indipendentemente dall’«interesse culturale». Il vincolo, comunque, andrà annotato al catasto, indicando anche gli estremi della trascrizione del vincolo nei registri immobiliari.
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