La materia è complessa, non solo per la mancanza di un Codice che raccolga tutte le norme, ma anche per le modifiche che, nel 2012, hanno interessato il quadro legislativo. Peraltro, le conseguenze per gli “attori” del contratto di appalto possono essere molto pesanti, sia per il coinvolgimento nel meccanismo solidaristico, sia per le sanzioni previste.
Il Dl sulle semplificazioni fiscali, varato a marzo (Dl 16/2012, comma 5-bis dell’articolo 2) aveva disposto la responsabilità solidale tra i soggetti della filiera dell’appalto per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva riferite all’appalto, nel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto stesso.
Il regime della solidarietà tracciato da questa disposizione sarebbe scattato se il soggetto coinvolto non avesse dimostrato di aver messo in atto tutte le cautele possibili: era una formulazione talmente ampia e priva di parametri di riferimento da non lasciare – in pratica – alcun “paracadute” per salvarsi dalle nuove regole sulla solidarietà (in vigore, peraltro, dal 29 aprile all’11 agosto 2012).
Nel sistema in vigore oggi, dopo le modifiche del Dl 83/2012, sebbene il campo di applicazione sia lo stesso, ci sono due diversi livelli di coinvolgimento per i soggetti interessati nell’appalto, a cui corrispondono specifici oneri amministrativi.
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. Nell’attuale versione della norma, la solidarietà non è più limitata a una scadenza temporale ma alla prescrizione ordinaria riferita alle ritenute in questione.
Il committente invece, pur non essendo chiamato a rispondere dei mancati versamenti all’erario da parte dei soggetti della filiera, è obbligato a una stringente azione di controllo sulla regolarità degli stessi che – in caso di mancata attuazione – può comportare una sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro.
Infine, la circolare 40/2012 sembra estendere la responsabilità anche al committente, fattispecie che la norma non prevede.
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