Il podcast della Gazzetta #20 – Mancato rispetto dei termini di deposito degli atti relativi al rendiconto di gestione e diritti dei consiglieri

La rassegna del nostro esperto Amedeo Scarsella sui temi di maggior di rilievo per gli operatori della Pubblica Amministrazione locale

18 Novembre 2020
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Nel nuovo episodio del podcast della Gazzetta degli Enti Locali viene esaminato il tema del mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il deposito degli atti relativi al rendiconto di gestione. Prendendo spunto dalla sentenza del TAR Lazio,Sez. II-bis, n. 11588 del 9 novembre 2020, si cui si riporta la massima, verranno fornite risposte alle seguenti domande:

  1. alla proposta di rendiconto deve allegarsi anche il parere dell’organo di revisione?
  2. quali sono i termini di deposito relativi al bilancio di previsione?
  3. Il termine di venti giorni per il deposito degli atti del rendiconto può essere ridotto dal regolamento dell’Ente locale?
  4. il mancato rispetto del termine di deposito può essere sempre fatto valere dal consigliere comunale mediante impugnativa della delibera di approvazione del rendiconto?
  5. esistono casi in cui, pur non essendo rispettato i termini di deposito, le deliberazioni non possono essere annullate?

TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza n. 11588 del 9 novembre 2020
Ai sensi dell’art. 227 comma 2 del TUEL il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni. Come chiarito dalla giurisprudenza anche del Giudice d’Appello (cfr. Cons. St., n. 3813 del 2018) il ritardo nella messa a disposizione dei consiglieri della relazione dell’organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare.
L’eventuale previsione contenuta nel regolamento di contabilità dell’ente che introduce un termine inferiore a 20 (venti) giorni per il deposito della relazione dei revisori deve ritenersi non rilevante, in quanto in base al principio di gerarchia delle fonti prevale la disposizione contenuta nell’art. 227 comma 2 del TUEL.
L’art. 141, comma 2, del TUEL ai sensi del quale, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente, ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l’impossibilità, o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione (Cons. St., sez. III, n. 4288 del 2020, con la quale sono state condivise le statuizioni recate nella sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 97 del 17 gennaio 2020).

PER APPROFONDIRE:
– E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 9/10/2017) – Illegittimo il mancato deposito nei termini dei documenti relativi al rendiconto.
– E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 11/11/2019) – Illegittimo il regolamento comunale che prevede un termine inferiore ai venti giorni fra il deposito degli atti e la delibera di approvazione del rendiconto.
– E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 12/12/2019) – La relazione dei revisori dei conti va messa a disposizione dei consiglieri assieme alla proposta di rendiconto.
– A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 2/7/2018) – Legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere di consiglio.
– A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 8/7/2020) – Indicazioni operative in caso di ricezione della diffida prefettizia per l’approvazione del rendiconto.
– Volume – Vademecum dell’Amministratore comunale, (III Edizione, Novembre 2020, di Amedeo Scarsella), pag. 134 e seguenti.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento