Linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali

di AMEDEO SCARSELLA

L’ANAC ha approvato, con la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018, le Linee guida n. 12 che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Le Linee guida entreranno in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le citate Linee guida sono state adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in seguito alla segnalazione di dubbi interpretativi da parte di molti operatori del settore giustificati dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che ha profondamente innovato in materia di affidamento dei servizi legali, oltre che in ragione della riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti per l’affidamento dei predetti servizi. Come rilevato nel parere del Consiglio di Stato n. 2109/2017 l’obiettivo è quello di tracciare “un modus operandi uniforme che garantisca la verificabilità delle scelte operate e, in ragione di ciò, possa indurre al più efficiente impiego del denaro pubblico da parte degli amministratori e ad una maggiore tutela della concorrenza tra i professionisti. La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo”.

La natura delle Linee guida in materia di affidamento dei servizi legali

Com’è noto, si è soliti distinguere tre tipi di Linee guida, che producono effetti differenti (si veda il parere della Commissione speciale, istituita presso il Consiglio di Stato, n. 8551 del 1° aprile 2016):

  • le Linee guida recepite con apposito decreto ministeriale, per le quali non sussistono particolari problemi in ordine alla possibilità di inquadrarle tra gli atti soggettivamente amministrativi ma oggettivamente normativi, al pari dei regolamenti;
  • le Linee guida vincolanti erga omnes, considerate atti di regolazione o, da parte della dottrina, veri atti regolamentari, che comunque sono caratterizzate dalle norme del Codice dei contratti pubblici per la loro funzione di esecuzione, integrazione e attuazione delle norme del codice stesso; la caratteristica di tali Linee guida è il loro carattere vincolante per gli operatori;
  • le Linee guida non vincolanti, con le quali si dettano buone prassi applicative di norme già “complete”, che sono prive del carattere della vincolatività e dell’innovatività e vengono ricondotte nell’ambito degli atti amministrativi di tipo generale (ma non di regolazione): si tratta di atti aventi una “finalità istruttiva”, che in merito a precetti normativi già esistenti, ne suggeriscono, per i punti di essi che necessitano di una scelta interpretativa, le soluzioni applicative. La caratteristica di queste Linee guida consiste nel fatto che possono essere disattese dalle amministrazioni mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa: secondo la giurisprudenza il meccanismo è assimilabile a quello delle circolari.

Le Linee guida oggetto del presente articolo, avendo una funzione eminentemente interpretativa, volta a promuovere una tendenziale uniformità delle procedure di affidamento degli incarichi legali, possono essere ascritte a tale ultima tipologia, ossia alle Linee guida non vincolanti (in questi termini il parere del Ministero della Giustizia del 5 febbraio 2018).

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