In caso di incarichi aggiuntivi ai segretari comunali è obbligatorio corrispondere una maggiorazione dell’indennità di posizione

di AMEDEO SCARSELLA

La recente sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione Lavoro, 19 gennaio 2018, n. 2772 offre interessanti spunti di riflessione in tema di retribuzione di posizione e di risultato dei segretari comunali, consentendo di ricostruire in modo compiuto alcuni istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro di tale categoria.
La sentenza, in particolare, si sofferma sull’istituto della maggiorazione dell’indennità di posizione, prevista dall’art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, affermandone il carattere obbligatorio (e non facoltativo) nel caso in cui vengano attribuiti al segretario comunale incarichi aggiuntivi. In merito alla retribuzione di risultato, prevista dall’art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001, la sentenza afferma chiaramente l’obbligo contrattuale delle amministrazioni di provvedere alla definizione dei parametri di misurazione e valutazione a fini remunerativi dell’attività espletata dal Segretario comunale.
Nel presente articolo si affronterà il tema della maggiorazione dell’indennità di posizione, mentre in un successivo articolo si approfondirà il tema dell’indennità di risultato.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *