È legittimo che la PA richieda ad un professionista tecnico di accettare incarichi a titolo gratuito?

di MARIO PETRULLI

La recente sentenza 3 ottobre 2017 n. 4614 del Consiglio di Stato, sez. V, merita una segnalazione perché interessa particolarmente i professionisti tecnici in quanto indaga la possibilità che gli stessi accettino un incarico professionale a titolo gratuito.
In sintesi, un Comune aveva indetto una “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune […] e relativo regolamento urbanistico”: la particolarità del caso consiste nel fatto che, rilevata l’assenza di copertura finanziaria, previo parere favorevole della sezione regionale della Corte dei conti, veniva pubblicato un bando contemplante incarichi professionali a titolo gratuito (o, più precisamente, con un compenso pari ad 1 euro!), con mero rimborso spese documentate.
A fronte di tale previsione, gli Ordini Professionali provinciali dei professionisti tecnici impugnavano il bando ed adivano il giudice amministrativo, sostenendo l’illegittimità della suddetta gratuità in quanto, a loro dire, tale elemento è inconciliabile con la materia degli appalti, in violazione dell’art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) che espressamente qualifica come oneroso il contratto di appalto pubblico e perché la gratuità stessa sarebbe inidonea a garantire la qualità dell’offerta e, ancora prima, a consentire una sua effettiva valutazione.
La soluzione della questione (la cui novità è stata espressamente riconosciuta dai giudici di Palazzo Spada ai fini della decisione di compensare le spese processuali) deve essere individuata attraverso la corretta interpretazione della locuzione «a titolo oneroso»…

Qui disponibile il parere della Corte dei conti della Calabria (6/2017) utilizzato dal Comune di Catanzaro per giustificare il pagamento zero al professionista.

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