Visite, terapie ed esami diagnostici: un inedito permesso nel nuovo contratto PA?

Con la pubblicazione della bozza del nuovo contratto per la Pubblica Amministrazione, presentata la scorsa settimana dall’ARAN ai sindacati, viene definitivamente alla luce una nuova tipologia di permesso relativo a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Fattispecie che nel recente passato sono state oggetto di forti discussioni. La legge 125/2013, modificando l’articolo 55-septies del d.lgs. 165/2001, affermava che il permesso per queste tipologie di assenze poteva essere giustificato da un’attestazione rilasciata anche da un medico o da una struttura privata. Da questo, le organizzazioni sindacali avevano tratto la conclusione che fosse stato inserita nel panorama legislativo una nuova fattispecie di assenza. A questa posizione aveva risposto il dipartimento della Funzione Pubblica affermando che nessuna nuova ipotesi di permesso era stata introdotta, e che le assenze per visite ed esami andavano giustificate con uno degli istituti previsti dai contratti nazionali allora vigenti.

Con la nuova bozza di contratto si pone fine alla “querelle”, riconoscendo al dipendente un massimo di 18 ore annuali, che comprendono non soltanto il tempo strettamente necessario per la visita o la terapia, ma anche la durata del viaggio per raggiungere il medico o la struttura che effettua la prestazione. Per quello che concerne la natura e il trattamento economico, il permesso dovrà essere considerato alla stregua di una assenza per malattia. Con riferimento al calcolo del periodo di comporto, convenzionalmente, nel momento in cui la durata dell’assenza dovesse raggiungere cumulativamente le sei ore, allora scatta, nel computo, la giornata.

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