Vincoli alle spese dell’Ente locale

Assume rilievo la recentissima deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo Basilicata, 29 novembre, n. 72concernente una richiesta di parere in merito ai vincoli alle spese dell’Ente locale derivanti dall’art.  6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A norma di quest’ultima, si legge che: “A decorrere dall’anno 2011 Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione (…) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”.
Il Collegio effettua una ricognizione del quadro normativo del quale, sono stati richiamati i più recenti interventi posti in essere dal legislatore nazionale a modifica, sia pure parziale, di alcuni aspetti dello stesso (art. 21-bis d.l. 24 aprile 2017, n. 50). Il Collegio ha inteso ribadire il concetto secondo cui, in mancanza di espresse deroghe legislative (o di una corretta ragionata della normativa richiamata), non è possibile in alcun modo introdurre in via esegetica eccezioni al rispetto dei vincoli così come previsti dal legislatore, pur a fronte dell’invocata necessità di assicurare servizi ritenuti utili per la collettività, e pur essendo questi rientranti tra i compiti ineludibili dell’amministrazione comunale. Inoltre pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico (cessata solo nel 2012), la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l’Ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività. È da ritenere correttamente svolta, quindi, una attività di rappresentanza che abbia quali destinatari i rappresentanti di Organismi europei o internazionali in ragione dell’eccezionalità dei rapporti che essi sono chiamati ad intrattenere con l’Ente; a maggior ragione esse non possono che essere qualificate tali se ci si ritrova in situazioni di ospitalità da promuovere o da ricambiare presso Paesi esteri e, soprattutto, se tali eventi siano stati preventivamente comunicati alle competenti autorità nazionali (Ambasciata, Consolato) operanti presso lo Stato estero. Autorità nazionali che, a legislazione vigente, possono essere solo richieste di assistenza linguistica sotto il profilo della sola ricerca delle professionalità necessarie a fluidificare gli incontri, rimanendo la spesa a carico del richiedente.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. CONTROLLO BASILICATA, 29 NOVEMBRE, n. 72.

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