Via libera alla cessione dei crediti

Contro gli sforamenti – Le imprese hanno un mezzo per far fronte ai ritardi nei «bonifici»

Il Sole 24 Ore
11 Aprile 2011
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Le amministrazioni pubbliche possono autorizzare la cessione dei crediti derivanti dai contratti di appalto, per permettere alle imprese di far fronte alle criticità determinate dai ritardi nei pagamenti. Le stringenti regole del patto di stabilità interno comportano tempi lunghi per i pagamenti negli appalti pubblici, con sforamenti spesso rilevanti rispetto ai termini indicati nei contratti. Tale situazione fa scattare gli interessi moratori e il relativo presupposto per la contestazione del danno erariale (sulla base di una consolidata giurisprudenza della magistratura contabile, ricostruita nei suoi principi, a esempio, dalla sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale Campania, n. 2887 del 21 dicembre 2010). I ritardi nei pagamenti creano gravi problemi alle imprese con maggiori impegni in appalti con pubbliche amministrazioni, poiché bloccano i flussi di liquidità e impediscono alle stesse di assolvere ad obblighi fondamentali, come quelli relativi ai versamenti dei contributi previdenziali dei lavoratori. Si viene così a determinare un paradosso, perché l’appaltatore che non riesce a riscuotere i propri crediti dall’amministrazione, venendosi a trovare in una situazione di irregolarità contributiva, rischia la risoluzione del contratto. Per ottenere le loro spettanze, gli appaltatori possono cedere i crediti che sono maturati nell’appalto a banche o società di intermediazione finanziaria, sulla base di quanto previsto, per tutte le tipologie di appalti, dall’articolo 117 del codice dei contratti pubblici. La norma prevede tuttavia che, per rendere opponibile alla stazione appaltante la cessione, questa debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, inoltre, debba essere notificata all’amministrazione debitrice. L’atto di cessione del credito deve avere necessariamente le forme previste (come evidenziato dalla Corte di cassazione civile, sezione I, con la sentenza 6038 del 12 marzo 2010), per cui la stipulazione deve avvenire davanti a un notaio, con relativi costi, ai quali vanno aggiunti quelli di notifica e quelli per gli interessi dovuti alla banca cessionaria. In molti contesti territoriali sono stati stipulati – dalle associazioni degli enti locali, delle camere di commercio e delle banche – specifici protocolli d’intesa, finalizzati a facilitare tali operazioni. Le stazioni appaltanti, comunque, possono ottimizzare l’intero processo, facendo leva sul comma 4 dello stesso articolo 117 del Dlgs 163/2006, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in un atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione, da parte dell’esecutore, di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La soluzione dell’accollo generalizzato dei debiti derivanti da appalti, effettuata dal Comune nei confronti di una banca, non è stata invece ritenuta esperibile dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, la quale – con la deliberazione 9/contr/2010 del 12 aprile 2010 – ha definito tale scelta esorbitante, nonché incidente sia sul quadro debitorio dell’ente locale sia sul patto di stabilità (in quanto potenzialmente elusiva dei vincoli).

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