Versamento oneri previdenziali per gli amministratori parasubordinati: nessun obbligo per gli Enti locali

Sintesi del parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 26 agosto 2025

11 Novembre 2025
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Il Ministero dell’Interno, attraverso un parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 26 agosto 2025, ha chiarito un punto rilevante in materia di contribuzione previdenziale per gli amministratori locali. Il quesito, posto da un’amministrazione comunale, riguardava l’applicabilità dell’art. 86, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) agli amministratori che svolgono parallelamente un’attività lavorativa di tipo parasubordinato. In sintesi, si chiedeva se tali soggetti potessero beneficiare, al pari dei liberi professionisti, del versamento forfettario contributivo da parte dell’Ente. La risposta del Ministero è netta: no, nessun obbligo di contribuzione in capo al Comune o alla Provincia.

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Lavoratori autonomi e parasubordinati: differenze normative sostanziali

Nel fornire la risposta, il Dipartimento ha puntualizzato che la norma in questione si riferisce esclusivamente a due categorie: i lavoratori dipendenti (comma 1) e i lavoratori autonomi/liberi professionisti (comma 2). I collaboratori coordinati e continuativi, pur essendo formalmente iscritti alla Gestione separata INPS, non rientrano né nell’una né nell’altra categoria. In particolare, il contratto parasubordinato si caratterizza per l’assenza di un vero vincolo di subordinazione, pur mantenendo una certa continuità e una direzione organizzativa da parte del committente. Tuttavia, a differenza dei lavoratori dipendenti, i parasubordinati non hanno diritto a istituti tipici come l’aspettativa, condizione necessaria per l’applicazione del comma 1 dell’art. 86 TUEL.

L’Ente non versa contributi per i parasubordinati: la posizione del Dipartimento

Alla luce del quadro normativo e in assenza di una pronuncia giurisprudenziale che estenda tale disciplina, il Ministero ha escluso che possa farsi luogo al versamento di contribuzione in favore di amministratori locali titolari di rapporti parasubordinati. Né la normativa vigente né l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24615/2023, che ha interessato i liberi professionisti, possono infatti essere interpretate in senso estensivo per includervi anche i collaboratori coordinati e continuativi. La posizione è chiara: non sussiste alcun obbligo per l’Ente locale. Una conferma che mette ordine in un ambito delicato e ancora poco esplorato dell’ordinamento degli Enti locali.

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