Ai fini della verifica dei limiti di spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557, 557 bis, 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), non si prende in considerazione le retribuzioni lorde dei dipendenti trasferiti ad una società in house. Ciò in quanto l’applicazione delle norme deve avvenire distintamente, per l’ente locale e per la società, ciascuno con esclusivo riferimento ai propri documenti contabili e ai dati del proprio bilancio. Diversamente, le spese dei due soggetti pubblici dovranno essere unite nel bilancio consolidato del Comune che, come noto, assume solo valenza informativa.
>> Consulta il testo integrale della deliberazione della Corte dei Conti.
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