Lo statuto di un’Unione di comuni, per la gestione del servizio di polizia locale, prevede che gli enti locali aderenti possano recedere dall’Unione impegnandosi ad individuare, entro i termini di legge, un’altra forma associativa cui affidare tale servizio. Nel caso in cui, successivamente al recesso, gli enti aderenti abbiano espresso diverso intendimento, manifestando la volontà di differirne gli effetti, l’Unione dei comuni può recepire con propria decisione tale volontà e derogare alla disciplina statutaria e alle relative convenzioni? L’Unione dei comuni si configura, con la previsione dell’art. 32 del Testo unico per gli enti locali, come una forma di associazione volontaria tra comuni, la quale dà vita ad un ente locale a tutti gli effetti, distinto dai comuni che la compongono, attraverso l’adozione dell’atto costitutivo e dello statuto, sottoposto all’approvazione di tutti i consigli comunali. Tale ente gode di un’ampia potestà organizzativa e funzionale, posto che il legislatore ha delineato solo gli elementi essenziali, inderogabili dell’istituto, demandando all’autonomia statutaria e regolamentare la disciplina degli organi e della propria organizzazione. Nel caso di specie, le modalità di recesso dall’Unione sono state puntualmente disciplinate dallo statuto, nonché dalla convenzione per la gestione del servizio di polizia locale, ma i comuni aderenti, inizialmente uniformatisi a tali previsioni, hanno successivamente deliberato su un aspetto non previsto né disciplinato, ossia il differimento del termine recesso; in tal caso, qualora l’Unione prenda atto della nuova, diversa volontà degli enti, deve recepire tale intendimento e decidere di prorogare gli effetti del recesso dei comuni con propria deliberazione, in quanto le decisioni adottate su aspetti organizzativi e funzionali, per i quali l’ente gode di potestà decisionale, seppure assunte, come nella fattispecie, non in conformità a quanto previsto dalla disciplina statutaria e, pertanto, suscettibili di eventuali contestazioni, devono essere necessariamente ricondotte alla autonoma volontà dell’Unione.
Unioni libere di gestirsi
Non rappresenta un ostacolo il fatto che lo statuto disponga diversamente
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