Un sì per incarichi esterni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Fatte salve alcune distinzioni ed eccezioni, i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono svolgere incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. D’altro canto, il pubblico dipendente non può svolgere attività o assumere incarichi affidatigli sia da un’altra pubblica amministrazione sia da soggetti privati senza avere ottenuto un’apposita autorizzazione dal l’ente di appartenenza. Infine, questi incarichi devono essere tali da escludere casi d’incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. La materia è regolamentata dal testo unico del pubblico impiego, il Dlgs 165 del 30 marzo 2001, e specificatamente dall’articolo 53. Nell’ottica del contenimento del ricorso all’affidamento d’incarichi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo stesso articolo 53 ha recentemente subito delle modifiche, a opera prima del Dl 112 del 25 giugno 2008 e poi del Dlgs 150 del 27 ottobre 2009. In particolare, è stato introdotto il comma 16-bis, secondo cui il dipartimento della Funzione pubblica, tramite l’Ispettorato per la funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della normativa relativa all’affidamento degli incarichi nella pubblica amministrazione. Inoltre, sempre con modifica introdotta dal Dl 112/2008, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al dipartimento della Funzione pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio. La regola Come prevede l’articolo 53 comma 7 del Dlgs 165/2001, dunque, gli incarichi retribuiti non possono essere conferiti al dipendente senza autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. Ciò vale non soltanto quando questi incarichi debbano essere svolti per un’altra amministrazione, ma – ovviamente – anche per enti pubblici economici oppure per soggetti privati. Tale autorizzazione deve essere richiesta all’ente del dipendente e l’istanza deve essere inoltrata dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico, anche se la norma in esame, al comma 10, prevede la possibilità che la richiesta in questione possa altresì essere inoltrata dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Va segnalato che, una volta decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione s’intende accordata solamente nel caso in cui essa sia stata richiesta per incarichi che verrebbero conferiti da altre amministrazioni pubbliche, mentre in ogni altra circostanza la decorrenza del termine senza risposta da parte della Pa significa esattamente il contrario, vale a dire che l’autorizzazione è da considerare definitivamente negata. Le sanzioni L’articolo 53 del Dlgs 165/2001, al comma 8, prevede anche che, se l’incarico è stato conferito al dipendente senza l’autorizzazione del l’ente di appartenenza, l’importo previsto come corrispettivo, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente, con un vincolo di destinazione al fondo di produttività oppure a fondi equivalenti. Nel caso in cui, invece, l’incarico risulti provenire da soggetti privati o enti pubblici economici, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 53 del Dlgs 165/2001, che richiama l’articolo 6, comma 1, del Dl 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni, l’assenza di autorizzazione è sanzionata con una pena pecuniaria fissata nel doppio degli emolumenti corrisposti, sotto qualsiasi forma, al dipendente medesimo. Le eccezioni Ci sono attività o incarichi precisamente individuati dalla legge, che, pur essendo retribuiti, possono essere svolti dal pubblico dipendente senza la necessità, da parte sua, di ottenere l’autorizzazione dell’amministrazione datrice di lavoro. Queste eccezioni sono indicate dal comma 6 del Dlgs 165/2001: l’elenco comprende la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita e, infine, l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. A questa lista si aggiungono gli incarichi gratuiti, visto che, ai fini della necessaria autorizzazione, il legislatore ha inteso considerare, con la norma in esame, i soli incarichi, anche se occasionali, per i quali sia comunque previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Una regolamentazione più dettagliata relativa agli incarichi non soggetti ad autorizzazione potrebbe, infine, derivare da atti regolamentari interni all’ente, in particolare per quanto riguarda la tipologia degli incarichi gratuiti che non sono soggetti ad autorizzazione, con l’esclusione dello svolgimento di attività, da parte del pubblico dipendente, le quali, ancorché prive di compenso, si pongano però in contrasto con il buon andamento della Pa o che, comunque, possano arrecare pregiudizio al prestigio del-l’amministrazione datrice di lavoro.

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