Un nuovo divieto di assunzione?

Come si configura il divieto di assunzione qualora non si rispetti il pareggio di bilancio per un 3% delle entrate finali?

Gianlucabertagna.it
10 Ottobre 2017
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di GIANLUCA BERTAGNA

Durante una giornata di formazione mi è stato detto che su un quotidiano specializzato è stata evidenziata la novità di un divieto di assunzione qualora non si rispetti il pareggio di bilancio per un 3% delle entrate finali.
Ho verificato la situazione e non si tratta di un nuovo divieto, quanto piuttosto di una norma di maggior favore.
Queste le disposizioni:
L’art. 1 comma 475 della legge 232/2016 pone il divieto di qualsiasi assunzione se non si rispetta il pareggio di bilancio:
e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l‘ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologiacontrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione…

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