Il consiglio dei ministri ha detto un primo sì allo schema di decreto legislativo sul codice del turismo. Il provvedimento, voluto dal ministro Michela Brambilla, ha l’ambizione di mettere ordine in una legislazione frammentata, rispondendo, secondo l’esecutivo a un’istanza di semplificazione «che turisti e operatori del mercato attendevano da tempo». In realtà, lo schema di dlgs, che attua la delega prevista dall’art. 14 della legge n. 246/2005, rischia di scontrarsi con la riforma del titolo quinto della Costituzione. Lo spiega a ItaliaOggi Silvio Gambino, docente di diritto costituzionale all’Università della Calabria: «La norma può essere impugnabile dalle regioni, perchè in materia di turismo hanno competenza esclusiva. Lo stato a riguardo puo operare solo con legislazione di principio o intervenendo in tema di tutela della concorrenza». Ma, l’esecutivo rivendica, testualmente, nella relazione di accompagnamento «competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana». I dettami costituzionali in vigore, invece, non includono il turismo nell’elenco di competenze esclusive rimaste allo stato. Nè lo includono nell’elenco di competenze concorrenti tra stato e regioni, come invece prevedeva la Costituzione prima della riforma del Titolo V. Di conseguenza, in base al comma 4 dell’art.117 della Costituzione, la competenza legislativa in fatto di turismo s’intende integralmente devoluta alle regioni. Sia come sia, lo schema di dlgs andrà al vaglio del consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Ma, una volta approvato, potrebbe incappare in ricorsi di legittimità dinanzi alla Consulta. I contenuti. Il codice (articolato in sette titoli) include nell’ambito dell’impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 1983. Inoltre, il codice rende effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere. Il titolo II del nuovo codice, poi introduce una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e apertura del mercato con l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. In sostanza, si introduce il concetto di standard professionale minimo, prevedendo percorsi formativi. Sempre in fatto di professioni, il codice dedica un titolo alle agenzie di viaggio, introducendo una sorta di tutela per operatori e consumatori, nei confronti di possibili truffe messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento dell’attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie online alle stesse regole e controlli, cui sono soggette le altre imprese tradizionali. Reazioni. Il presidente di Fiavet, Cinzia Renzi, non usa mezzi termini per bocciare il codice: «E’ inammissibile. All’interno del decreto ci sono elementi tali da compromettere l’esistenza delle agenzie di viaggio e dei tour operator». Proteste anche da Federviaggio, che «smentisce ogni forma di coinvolgimento sua predisposizione del decreto ed esprime, al contrario, dissenso sui contenuti».
Un codice spuntato per il turismo
Il Consiglio dei ministri vara lo schema di Codice del turismo, tra dubbi di costituzionalità e proteste
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