Tutela relativa all’acquisto degli immobili da costruire

Assume rilievo per gli Enti locali la sentenza della Corte Costituzionale 19 febbraio 2018, n. 32 mediante la quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in merito al passaggio della legge 122/2005 (recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”) che definisce “immobili da costruire” gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, escludendo quindi dall’ambito applicativo della normativa di protezione i contratti di acquisto di immobili per i quali non sia stata ancora depositata domanda di permesso di costruire, anche nelle ipotesi in cui il mancato ottenimento di tale permesso sia previsto quale condizione risolutiva della stessa pattuizione.

>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 19 FEBBRAIO 2018, n. 32.

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