L’INPS, con la circolare n. 126 del 15 settembre 2025, fornisce un quadro esaustivo della gestione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici in mobilità tra amministrazioni, chiarendo modalità di calcolo, trasferimento della titolarità del rapporto e continuità del diritto maturato.
Il diritto al TFS e i premi anzianità
Secondo la normativa, il personale trasferito conserva il diritto al TFS previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione. Allo stesso tempo, l’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza viene integralmente riconosciuta ai fini della liquidazione di TFS, TFR e eventuali indennità similari.
L’importo lordo dell’indennità maturata fino alla data del trasferimento deve essere trasferito dall’amministrazione cedente a quella ricevente senza alcun recupero di contributi o oneri a carico del dipendente. In questo modo si garantisce che i lavoratori pubblici non subiscano riduzioni del trattamento spettante e che il loro percorso pensionistico rimanga coerente e completo.
Mobilità tra amministrazioni
La mobilità tra amministrazioni non comporta la cessazione del rapporto né l’istituzione di un nuovo incarico tramite concorso: si tratta di un vero e proprio trasferimento della titolarità del contratto già esistente. Questo principio, chiarito dalla circolare INPS, si applica a tutte le tipologie di mobilità, salvo eccezioni previste da normative speciali.
Alla cessazione definitiva dal servizio, l’eventuale eccedenza tra il trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di fine servizio, considerando l’anzianità complessiva maturata, compete interamente al dipendente. La circolare fornisce inoltre un quadro operativo sulle diverse tipologie di mobilità, dalle assegnazioni temporanee ai trasferimenti permanenti, offrendo agli uffici del personale un riferimento pratico e sicuro per la gestione del TFS e del TFR.
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