Transazioni, esame dei revisori solo sugli atti del Consiglio

Corte conti. Il chiarimento della sezione di controllo del Piemonte

Il Sole 24 Ore
4 Novembre 2013
Modifica zoom
100%

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, con la delibera 345/2013, va in soccorso dei revisori (e delle amministrazioni comunali), circoscrivendo con chiarezza il contenuto dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del Tuel, la norma che stabilisce su quali atti sia necessario il parere dell’organo di controllo.

Il Dl 174/2012 ha rivisto infatti le attribuzioni dell’organo di revisione, ridefinendone e ampliandone i contenuti, ma suscitando dubbi e incertezze, in particolare sui pareri, con il risultato che i revisori sono stati innondati di richieste sulle questioni più varie.

La Corte dei conti del Piemonte risponde a un Comune che chiede se sia compito del collegio esprimersi o meno su tutte le proposte di transazione. Rispondendo, i magistrati contabili ribadiscono l’importante principio di carattere generale che: «L’esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un’attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all’assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Collegio si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l’obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l’assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel).

Sempre in tema di transazioni, è utile ricordare che da tempo la Corte dei conti distingue con nettezza le transazioni dai debiti fuori bilancio, sottolineando che gli accordi transattivi non necessariamente comportano un atto di Consiglio comunale. È sintomatica la delibera 132/2010 della sezione di controllo per la Toscana, che, nell’ambito della sua «Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia» precisa che «gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento». In ragione di ciò, «nel caso in cui l’ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (…) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere».

In sostanza, le transazioni che devono essere sottoposte a parere obbligatorio dell’organo di revisione sono solo quelle destinate a essere oggetto di una decisione di Consiglio comunale, e non anche gli accordi che si concludono in determinazioni dirigenziali o atti di Giunta. Ancora, non dando necessariamente luogo a debiti fuori bilancio non dovranno, a differenza di questi ultimi, essere comunicati alla Procura della Corte dei conti (e quindi l’organo di revisione non dovrà neppure preoccuparsi di verificare ciò).

Gli orientamenti della Corte sono molto utili non solo ai revisori, che si liberano così di una incombenza, ma soprattutto alle amministrazioni comunali, perché da una parte contribuiscono a rimuovere le remore a stipulare transazioni, dall’altra a semplificare la procedura degli accordi transattivi.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento