Terreni agricoli sempre esclusi
Fonte: Il Sole 24 Ore
<p>La Tasi è dovuta anche sui fabbricati rurali, mentre i terreni agricoli ne sono espressamente esclusi. Inoltre, poiché la disciplina del tributo richiama la nozione di area edificabile valevole ai fini Imu, consegue che sono escluse da Tasi le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e soggetti Iap: tutto ciò, anche in presenza di contitolari privi di questi requisiti, a condizione che l’intero immobile, oltre che parzialmente posseduto dai soggetti citati, sia comunque coltivato da loro.</p>
<p>Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima non può superare l’1 per mille. Non opera quindi l’esenzione valevole ai fini Imu e non rileva l’ubicazione del fabbricato stesso (Comuni montani e non). Ai fini del riconoscimento della qualifica di strumentalità si ritiene necessaria l’annotazione apposta dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, che prescinde dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile. Si ricorda però che un fabbricato abitativo non può essere considerato strumentale, con la sola eccezione degli immobili adibiti ad abitazione dei dipendenti dell’impresa agricola.</p>
<p>I fabbricati rurali abitativi seguono la medesima disciplina applicabile alle normali case di abitazione. Questo comporta che l’immobile rurale nel quale il proprietario risiede anagraficamente sconterà la Tasi, e le eventuali agevolazioni, previste per l’abitazione principale.</p>
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