Terre e rocce da scavo: come cambiano le regole

Sono state modificate le regole sulla gestione delle terre e delle rocce da scavo rivenienti da piccoli e grandi cantieri, sottoposti o meno a VIA (Valutazione di impatto ambientale) o AIA (Autorizzazione integrata ambientale), di quelle generate nei siti oggetto di bonifica o qualificate come rifiuto, nonché quelle di riutilizzo nel sito di produzione. Ad operare i cambiamenti è stato, come segnalato nel mese di agosto sulla Gazzetta degli Enti Locali, il nuovo regolamento contenuto nel d.P.R. 120/2017: 31 articoli e 10 allegati in vigore dallo scorso 22 agosto.

Con riferimento ai piani di utilizzo rimane confermata la redazione per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA, da parte del proponente, per l’utilizzo delle stesse come sottoprodotto. Rispetto alla precedente disciplina (d.m. 161/2012), è da notare che il piano va trasmesso oltre all’autorità competente che autorizza la realizzazione dell’opera anche all’Agenzia di protezione ambientale (“ARPA o APPA”) territorialmente competente, esclusivamente per via telematica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della conclusione del procedimento di Via o Aia. L’autorità competente entro 30 giorni dalla presentazione del piano può richiedere, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta, ovvero decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso, il proponente può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto di quanto riportato nel piano di utilizzo, non essendo più obbligatoria l’approvazione del piano da parte dell’autorità competente.

Una rilevante novità si incarna nella introduzione di “Controllo Equipollente” (art. 13) inteso come la possibilità, su richiesta del proponente, di far effettuare le attività di verifica di competenza dell’ARPA o APPA anche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, il cui elenco sarà riportato in uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente da pubblicare entro la data del 21 ottobre 2017.

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