Termini allungati per comunicare i rapporti di lavoro

Fonte: Il Sole 24 Ore

Revisione dei permessi, progettazioni interne, part-time, aspettative. Sono questi i principali istituti su cui interviene il collegato lavoro approvato definitivamente dal Parlamento. Dopo la sospensione delle novità a causa della manovra estiva, con l’approvazione del collegato lavoro arrivano sul tavolo degli addetti vere e proprie modifiche dell’ordinamento dei lavoratori pubblici. Regime iper-semplificato per le comunicazioni ai centri per l’impiego in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro e delle co.co.co. Ora le amministrazioni sono tenute a comunicare le informazioni entro il 20esimo giorno del mese successivo all’atto. Continua la linea del legislatore che mette le amministrazioni pubbliche in precedenza rispetto ai diritti (a volte già acquisiti) dei dipendenti. Il collegato lavoro prevede la possibilità di rivedere le concessioni del part time precedenti al Dl 112/2008. In quest’ultima norma è previsto che il passaggio al part-time è a discrezione dell’amministrazione, non rinvenendosi più un diritto soggettivo del lavoratore. Per questo ora ciascun settore ? responsabile – dirigente potrà, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, analizzare ed eventualmente rivalutare i part-time già concessi. Per tutti i dipendenti pubblici è stata istituita una nuova possibilità di aspettativa. Si tratta di un periodo di 12 mesi, non frazionabile, nei quali il lavoratore può tentare di iniziare una nuova attività imprenditoriale o professionale. Non vi è alcun obbligo di concessione da parte dell’amministrazione e non si applicano in tale periodo di tempo le norme su incompatibilità e cumuli previste dall’articolo 53 del Dlgs 165/2001. Novità in materia di decentramento amministrativo, conferimento di funzioni da un ente all’altro, esternalizzazione delle attività e dei servizi. Il personale che non transita tramite mobilità nell’ambito della «cessione del ramo d’azienda» è dichiarato in esubero e verrà inserito nelle liste di disponibilità. L’articolo 13 del collegato, che ha introdotto il comma 2-sexies all’articolo 30 del Dlgs 165/2001 prevede che le Pa, per motivate esigenze organizzative risultanti dalla programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia. Un tetto alle sempre più frequenti situazioni di comando e distacco del personale. Entro sei mesi verranno adottati decreti legislativi per un riordino di congedi, aspettative e permessi. Nel frattempo entrano da subito in vigore alcune disposizioni di modifica alla legge 104/92. In particolare viene previsto che i tre giorni per l’assistenza (articolo 33, comma 3) spettano sempre per chi assiste il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado. Se la persona da assistere è un parente di terzo grado, per poter usufruire del permesso è necessario che il coniuge o i genitori siano deceduti, mancanti o ultra 65enni oppure siano affetti da patologie invalidanti. Questi permessi, inoltre, possono essere usufruiti da un solo dipendente, ad eccezione dei genitori, i quali possono usufruirne entrambi, ma alternativamente. La Funzione Pubblica curerà una banca dati destinata ad accogliere le informazioni relative ai soggetti che usufruiscono dei permessi previsti dalla legge 104/92. Ciascuna amministrazione dovrà quindi comunicare i dati dei propri dipendenti a cui sono accordati i permessi con il dettaglio del singolo caso a cui si riferiscono. La percentuale prevista dall’articolo 92 del decreto legislativo 163/2006 torna al 2% (vedi approfondimento a parte).

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