TARSU dovuta anche dalle aree cimiteriali

Sono la produzione e il conferimento dei rifiuti a motivare le possibili agevolazioni: la sentenza della Cassazione

29 Agosto 2017
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Una sentenza della Cassazione (31 maggio 2017, n. 13740) interviene su un tema a lungo dibattuto: la TARSU è dovuta anche dalle aree cimiteriali? La risposta è affermativa, segnala il portale di ANCI Lombardia, in quanto la tassa sui rifiuti si articola da sempre in una quota fissa, correlata alle necessità pubbliche del servizio erogato e una variabile, in proporzione alla quantità dei rifiuti prodotti. Sono dunque la produzione e il conferimento dei rifiuti a motivare la normativa e le relative agevolazioni.
I rifiuti cimiteriali vengono in toto assimilati a quelli urbani, sia che si tratti di rifiuti vegetali o provenienti da spazzamento sia che si considerino i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. Neanche la destinazione d’uso esenta i Concessionari dei cimiteri dal pagamento dell’imposta: infatti le stesse norme regolamentari che escludono gli edifici destinati al culto dal pagamento della TARSU lo fanno perché questi immobili sono ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti”.

>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 31 MAGGIO 2017, n. 13740.

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Bologna, 31 ottobre 2017

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