I rifiuti cimiteriali vengono in toto assimilati a quelli urbani, sia che si tratti di rifiuti vegetali o provenienti da spazzamento sia che si considerino i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. Neanche la destinazione d’uso esenta i Concessionari dei cimiteri dal pagamento dell’imposta: infatti le stesse norme regolamentari che escludono gli edifici destinati al culto dal pagamento della TARSU lo fanno perché questi immobili sono ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti”.
>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 31 MAGGIO 2017, n. 13740.
Le ultime novità sui tributi comunali: dal prelievo sui rifiuti al terzo settore, passando per l’imposta di soggiorno e la definizione delle liti pendenti)
Bologna, 31 ottobre 2017
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