Sulla Scia resta il dubbio delle sanzioni applicabili

Fonte: Il Sole 24 Ore

Venuta meno la norma interpretativa che avrebbe dovuto essere inserita nella legge di stabilità, la Scia ? la segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la legge 122/2010 ? lascia più di un dubbio agli operatori. In attesa di vedere se la norma chiarificatrice sarà inserita nel milleproroghe di fine anno, ecco alcune delle questioni aperte. È possibile avvalersi della Scia per le opere soggette a Super-Dia? Secondo l’interpretazione ministeriale non è possibile, né per le ipotesi statali di Super-Dia (ristrutturazione edilizia pesante, nuova costruzione conforme a piani attuativi e a previsioni dettagliate del Prg), né per le ipotesi di Super-Dia previste dalle norme regionali. Si applicano o no le sanzioni previste Dpr 380/2001? Il set di sanzioni amministrative (pecuniarie e rispristinatorie) e penali (ammenda e arresto) previste dal Dpr 380/2001 è organizzato secondo la mancanza o la difformità dal titolo richiesto. Il fatto che per le opere minori il titolo Dia sia sostituito dalla Scia non dovrebbe incidere sul l’applicabilità delle sanzioni. Se viene presentata una Scia per opere minori, ma difformi dalle previsioni urbanistiche ed edilizie di legge o di regolamento, le sanzioni sono quelle già previste in caso di opere realizzate in assenza o difformità dalla Dia. Se invece viene indebitamente presentata una Scia per opere soggette a permesso di costruire o a Super-Dia regionale, le sanzioni saranno quelle (anche penali) per le opere realizzate in assenza di permesso (articolo 44, comma 2-bis, Dpr 380/2001). In entrambi i casi, resta salva l’applicazione della sanzione della reclusione fino a 3 anni disposta dall’articolo 19, comma 6, della legge 241/1990 per la falsa dichiarazione del progettista che fosse allegata alla Scia. In caso di vincolo, oltre ad allagare l’autorizzazione alla Scia, è possibile richiedere la convocazione della conferenza dei servizi? La presenza di un vincolo non impedisce l’utilizzo della Scia, ma alla segnalazione va allegata l’autorizzazione rilasciata dal soggetto competente alla tutela dei valori protetti dal vincolo. Ciò che non si può certificare con la Scia è la conformità dell’intervento al vincolo. Il rilascio del l’autorizzazione segue poi le regole ordinarie, anche per quanto riguarda la convocazione della conferenza dei servizi. Cosa succede se si presenta una Scia a un comune che non la ritiene accettabile? E se si presenta una Dia in un comune che la ritiene sostituita dalla Scia? Nel primo caso ? ferma la possibilità che il comune inviti l’interessato a presentare una Dia diffidandolo dalla realizzazione dei lavori ? l’amministrazione, ricorrendone i presupposti, dovrebbe “leggere” la Scia come Dia (secondo il principio per cui la qualificazione giuridica delle istanze è fatta dall’amministrazione a prescindere dal nome utilizzato dall’interessato) e quindi: – se i lavori fossero avviati immediatamente, dovrebbe irrogare la sanzione prevista dall’articolo 37, comma 5, del Dpr 380/2001 (516 euro) che scatta se la Dia è spontaneamente effettuata «quando l’intervento è in corso di esecuzione»; – se i lavori fossero iniziati dopo 30 o più giorni dalla presentazione della Scia, dovrebbe considerare gli stessi legittimi. Se invece fosse presentata una Dia a un comune favorevole all’interpretazione ministeriale, lo stesso dovrebbe considerare valida la denuncia dei lavori (che “leggerebbe” come Scia), che peraltro potrebbero partire da subito.

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